Nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione del bene comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.
La risoluzione n. 152/E del 2017, risalente ai tempi dell’iper ammortamento, rappresenta il principale documento di prassi in materia di costi rilevanti e precisa che, ai fini della quantificazione del costo agevolabile, rilevano anche:
- gli oneri accessori di diretta imputazione, per la concreta individuazione dei quali occorre far riferimento ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa;
- attrezzature e accessori, beni materiali non riconducibili autonomamente a nessuna delle categorie di beni di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016.
Tale rilevanza trova tuttavia un limite nella congruità degli oneri accessori. Occorre infatti individuare in via amministrativa un limite forfetario all’inclusione delle spese accessorie, onde evitare che una sproporzione rispetto al costo del bene determini una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con la sua finalità di incentivare l’investimento principale.
Se, da un lato, nel principio di diritto n. 2 del 2019 l’Agenzia delle entrate ha individuato, in via amministrativa, un limite forfetario di congruità per le spese di installazione, pari al 5% del costo del bene principale, tale percentuale non assume validità generale per gli oneri accessori.
Il principio contabile Oic 16 stabilisce infatti un limite all’importo dei costi capitalizzabili pari al “valore recuperabile” del bene, ovvero al maggiore tra il valore d’uso e il fair value.
Pertanto, spetta al contribuente dimostrare la congruità degli oneri accessori rispetto al costo del bene principale, mediante elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali che giustifichino il sostenimento, la capitalizzazione nonché la rilevanza a incremento del costo del bene principale.
Con riferimento alle attrezzature e ai beni accessori, questi sono rilevanti ai fini dell’individuazione del costo agevolabile solo se assolutamente necessari per il funzionamento del bene principale e se ne costituiscono dotazione ordinaria. In tal caso viene considerato congruo un valore non superiore al 5% del costo del bene principale, previo effettivo sostenimento dei costi e idonea documentazione.
Il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di includere nell’agevolazione le attrezzature e i beni accessori di costo eccedente il limite del 5%, ma ha l’onere di dimostrare, in sede di controllo, gli elementi probatori a supporto dei maggiori costi.
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