Nuove prospettive con il Codice della crisi d’impresa
Il Codice della crisi d’impresa ha introdotto la necessità, per tutte le imprese, di implementare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per prevenire i rischi societari, attribuendo a tali assetti una funzione strategica nella rilevazione tempestiva dei segnali di crisi.
L’adozione di un assetto organizzativo adeguato non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta anche una chiara manifestazione del principio di corretta amministrazione.
L’adeguatezza degli assetti: criteri e obiettivi
Un elemento chiave per valutare la rispondenza degli assetti alle esigenze dell’impresa è l’articolo 3 del Codice della crisi, che, in merito ai rischi societari, specifica che gli assetti devono permettere di:
- Identificare squilibri patrimoniali, economici o finanziari;
- Valutare la sostenibilità dei debiti e garantire la continuità aziendale per almeno 12 mesi;
- Monitorare debiti scaduti per importi e periodi prestabiliti;
- Fornire le informazioni necessarie per utilizzare liste di controllo dettagliate e condurre test di verifica della fattibilità del risanamento.
Questi criteri indicano un cambio di paradigma rispetto al passato, dove l’adeguatezza era demandata a valutazioni ampie e poco standardizzate. Oggi, il Codice introduce un maggiore livello di specificità, riducendo margini di discrezionalità e promuovendo una standardizzazione delle procedure per prevenire i rischi societari.
Rischi societari: dilemmi pratici e responsabilità
Nonostante le indicazioni normative, permangono interrogativi rilevanti. Uno dei più significativi riguarda le conseguenze per gli organi societari e la società stessa nel caso in cui gli assetti adottati non consentano di rilevare tempestivamente la crisi. In tale scenario, quali responsabilità ricadono sugli amministratori e sull’organo di controllo? Inoltre, in che misura è sindacabile da parte del giudice l’operato dei soggetti coinvolti nell’implementazione e gestione degli assetti?
Domande di questo tipo aprono la strada a ulteriori riflessioni. Ad esempio, la regola della “business judgment rule” – che tutela le decisioni gestionali assunte in modo ragionevole e informato – può essere applicata anche alle scelte relative agli assetti organizzativi, come previsto dall’articolo 2086 del Codice civile? E ancora, in caso di assetti ritenuti inadeguati, i sindaci hanno il dovere di segnalare irregolarità gravi ai sensi dell’articolo 2409 del Codice?
Implicazioni sul futuro delle società
Un altro tema particolarmente dibattuto riguarda l’eventuale connessione tra l’inadeguatezza degli assetti e l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale della società, una situazione che potrebbe condurre allo scioglimento della stessa. Sebbene questa ipotesi non abbia ancora trovato riscontro concreto nei tribunali, rappresenta un ulteriore esempio della complessità di integrare gli assetti organizzativi nel quadro giuridico generale dell’attività d’impresa.
Una sfida aperta
La tematica degli adeguati assetti organizzativi, lungi dall’essere completamente definita, continuerà a occupare il dibattito giuridico e imprenditoriale. La costruzione di modelli organizzativi che siano contemporaneamente conformi alla normativa e funzionali alle specificità aziendali richiederà uno sforzo interpretativo e applicativo significativo. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile rispondere alle sfide poste dalla gestione dei rischi societari e garantire una maggiore solidità delle imprese nel contesto economico odierno.
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