Con l’emanazione del Decreto legge 39/2024, si aggiungono ulteriori obblighi nella complessa evoluzione normativa relativa al credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo. Come già evidenziato, l’articolo 6 del D.L. 39/24 stabilisce che l’imprenditore che svolge attività di R&S deve comunicare preventivamente al ministero competente l’importo complessivo degli investimenti e la loro distribuzione temporale, le modalità di utilizzo del beneficio fiscale e il completamento dell’attività.
L’impatto sugli assetti societari
Questa norma influisce significativamente anche sulla disciplina degli adeguati assetti societari (organizzativi, amministrativi e contabili). Pertanto, in tale contesto, sarà indispensabile includere l’indicazione delle attività sperimentali, in termini di risorse umane e finanziarie necessarie.
Questo tipo di attività impatta su tutti e tre gli assetti. Nello specifico:
- sul piano organizzativo, sarà necessario identificare in anticipo le risorse umane destinate a queste attività in base al programma di lavoro ipotizzato.
- sul versante amministrativo, i costi e gli investimenti dovranno essere inclusi nel piano economico- finanziario per i successivi tre/cinque anni. Tuttavia, il dettaglio delle voci negli anni futuri dovrebbe almeno prevedere le somme destinate a tale attività, senza necessariamente specificare con precisione la suddivisione tra i singoli progetti di ricerca. Rispetto al budget degli investimenti, sarà inoltre necessario valutare non solo la componente economica complessiva, ma anche la sostenibilità finanziaria.
- infine, l’assetto contabile adeguato dovrà prevedere sia un metodo accurato di registrazione a consuntivo dei costi e degli investimenti, sia un piano dei conti che consenta di riepilogare ogni voce in un centro di costo per ogni singolo progetto di R&S.
Delibere societarie per investimenti in R&S
Oltre ai succitati obblighi normativi, si aggiungono gli adempimenti formali societari. In particolare le delibere assembleari che le società dovranno adottare nel caso in cui programmino investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo.
In considerazione della disciplina degli adeguati assetti, le delibere assembleari riguarderanno sia l’approvazione del Business plan a breve termine (limitato all’anno in corso), sia quelle connesse ai piani industriali a medio termine (3-5 anni), che includeranno anche le risorse destinate alla Ricerca, con una descrizione dei progetti da perseguire.
Tendenzialmente ogni sei mesi, dunque, dovranno essere confrontati i risultati ottenuti con quanto previsto inizialmente e, in caso di scostamenti significativi, occorrerà valutare se necessario adottare un nuovo Business plan, specialmente su base annuale.
È importante valutare anche il peso finanziario degli investimenti sulla capacità aziendale di sostenere tali attività fino al suo completamento. È quindi necessario valutare il rischio finanziario sulla sostenibilità del piano negli investimenti pluriennali a sostegno della ricerca e dell’innovazione.
Inoltre, insieme al rischio finanziario, è essenziale considerare il rischio connesso al successo stesso della ricerca, che deve essere analizzato e valutato all’interno degli adeguati assetti, anche attraverso l’utilizzo di modelli predittivi per valutare la probabilità di fallimento del progetto ipotizzato.
Infine, è importante ricordare che la norma introdotta prevede anche la comunicazione al ministero del termine delle attività, che potrebbero anche non essere coronate da successo non raggiungendo il risultato atteso dall’attività svolta.
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