L’emergenza pandemica non avrà effetti sull’impairment test nel 2019
È quanto ha precisato l’OIC (vedi documento) nella risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all’effettuazione del test ai fini della corretta applicazione dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
L’OIC sostiene, infatti, che poiché il COVID 19 risulta oggettivamente essere un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio, nel rispetto del postulato della competenza non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019.
Importante sarà invece l’informativa al bilancio 2019 in merito agli effetti che la pandemia presumibilmente espliciterà in termini finanziari e reddituali delle imprese.
Riassumendo, dunque:
- il COVID 19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
- gli effetti del COVID 19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione;
- ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29, essendo il COVID 19 un fatto rilevante, deve esser data notizia nella nota integrativa dei possibili effetti sulla gestione.
Chiarimento importante quello dell’OIC, in quanto elimina possibili dubbi in fase di redazione del bilancio 2019 ed evita di anticipare svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per effetto di probabili ricadute negative del COVID 19.
Valutazione che dovrà invece essere condotta nel bilancio del 2020, anno in cui si avranno a disposizione informazioni più accurate e concrete sui reali effetti della pandemia nella gestione aziendale.
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