Diffuse dall’Agenzia delle Entrate precisazioni sulla gestione degli interpelli quando l’attività richiede un previo coordinamento con enti o amministrazioni non tributari, il cui parere tecnico diventa un presupposto indispensabile per l’applicabilità di una determinata disciplina fiscale.
Il riferimento, spiega la circolare n. 31 pubblicata il 23 dicembre 2020, è soprattutto alle spese che danno diritto al bonus ricerca e sviluppo, innovazione e design (articolo 1, commi da 198 a 209, L. n. 160/2019).
Quando si tratta di gestire istanze di interpello aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinare, la circolare 5/E/2016 ha evidenziato che le indagini riguardano accertamenti di natura tecnica che involgono l’esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), e si è affermato che sarebbe stata la medesima Agenzia ad acquisire il preliminare parere tecnico del ministero.
La successiva circolare 13/E/2017 ha introdotto, in caso di condizioni di obiettiva incertezza riguardanti esclusivamente la riconducibilità di fattispecie concrete tra quelle eleggibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, la facoltà per il contribuente di autonoma acquisizione di un parere tecnico del Mise.
Con l’ultimo intervento in materia, la circolare 31/E/2020 appunto, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la rimodulazione, elaborata d’intesa col Mise, della gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo).
La nuova modalità di gestione degli interpelli che presuppongono un accertamento di carattere tecnico è applicabile alle istanze presentate dal 23.12.2020:
- i quesiti di esclusiva natura tecnica devono essere oggetto di richiesta di parere tecnico al Mise, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’interpello;
- i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all’AdE ammissibile e istruita;
- i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali non sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all’AdE, che formulerà la risposta limitatamente agli aspetti di carattere fiscale.
L’ambito applicativo della nuova modalità di gestione degli interpelli multidisciplinari si estende ben oltre la disciplina del credito d’imposta R&S e comprende tutti i quesiti nelle seguenti materie agevolative che richiedono competenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale:
- il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design;
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0;
- il credito d’imposta formazione 4.0;
- il credito di imposta per gli investimenti nel;
- gli incentivi agli investimenti in start up innovative;
- il credito d’imposta quotazione Pmi.
Per quanto concerne le attività di verifica del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al recupero dell’agevolazione senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise, riservandosi la facoltà di attivarlo solo nei casi in cui il livello tecnico delle attività svolte sia di livello elevato.
Nella stessa circolare 31/E/2020 l’Agenzia delle Entrate introduce espressamente la possibilità di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso anche dopo la constatazione della violazione, purché entro la notifica dell’atto di recupero, anche nell’ipotesi utilizzo di credito inesistente. In precedenza tale opportunità era concessa solo nell’ipotesi di utilizzo di credito non spettante.
Resta ferma, invece, la non applicabilità della definizione agevolata.
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