La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha rafforzato e potenziato diverse misure volte a favorire la ripresa economica e lo sviluppo delle imprese attraverso molteplici vantaggi e incentivi che però, in alcuni casi, lasciano diversi dubbi legati all’interpretazione del testo di legge.
In particolare, le modifiche che la nuova disciplina ha apportato alla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) hanno fatto emergere alcuni dubbi applicativi del Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design, inerenti sia alla decorrenza delle modifiche apportate alla L. 160/2019, sia al meccanismo di calcolo del credito maturato nel periodo d’imposta 2020, sulle quali il Mise ha recentemente fornito chiarimenti in occasione di un convegno organizzato dalle associazioni imprenditoriali del settore manifatturiero Federmacchine e Anima.
Onere di asseverazione della relazione tecnica
La lettera g) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020, modificando l’articolo 1, comma 206, L. 160/2019, ha introdotto l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare.
Dal momento che nel testo normativo non è stata precisata la decorrenza del nuovo obbligo, il Mise ha confermato la retroattività dell’onere documentale ai crediti di imposta maturati nel 2020.
Chiarita la decorrenza, restano tuttavia le necessità di ulteriori chiarimenti circa le modalità di assolvimento del nuovo onere documentale.
In particolare, ancora non è chiaro come l’asseverazione della relazione tecnica da parte di un soggetto terzo si concili con l’obbligo, previsto dalla L. 160/2919 e non abrogato, che dispone che la relazione debba essere predisposta “a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto….” e, soprattutto, quali siano i soggetti abilitati a rilasciare l’asseverazione.
Ulteriori chiarimenti
Il Mise è intervenuto anche in merito alla decorrenza dell’applicazione delle nuove aliquote e massimali per i crediti di imposta R&S, Innovazione e Design.
In assenza di specifiche indicazioni, infatti, le modifiche avevano generato dubbi sulla decorrenza delle nuove misure, che, come chiarito dal Mise, hanno efficacia a partire dal 2021, in coerenza con il principio generale di irretroattività della norma tributaria, sancito dall’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”).
Si attendono chiarimenti, invece, sul calcolo dei massimali di spesa applicabili ai servizi di consulenza ed equivalenti (limite del 20%) e ai materiali (limite del 30%).
In particolare:
- Il calcolo dei massimali deve essere effettuato sul totale attività di R&S, Innovazione Tecnologica, Innovazione Tecnologica 4.0 e green e Design realizzate nel 2020, oppure sui singoli progetti di ciascuna fattispecie?
- applicazione del doppio parametro di riferimento (spese del personale e ricerca extra-muros) nel caso in cui coesistano entrambe le tipologie di spesa: si può optare per il maggiore dei due o esiste un parametro prevalente?
- nel calcolo dei massimali di spesa, le maggiorazioni del 150% devono essere considerate entrambe?
Sono auspicabili chiarimenti tempestivi per consentire la corretta determinazione dei diversi crediti di imposta.
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