Rivalutazione beni d’impresa – chiarimenti Assonime

19 Marzo 2021
Rivalutazione beni d'impresa: chiarimenti Assonime

Con la circolare n. 6 del 5 marzo 2021, Assonime ha analizzato la nuova e peculiare disciplina introdotta dall’articolo 110 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), che consente di effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza: appare chiaro infatti l’intento del legislatore di aiutare le società a patrimonializzarsi a costi molto contenuti, attraverso questo strumento.

La disciplina prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali) ai soli fini civilistici, senza assolvere alcuna imposta sostitutiva, con la conseguente possibilità di godere di una rivalutazione gratuita. Nel caso in cui l’azienda decida di optare anche per una rivalutazione fiscale, dovrà pagare un’imposta sostitutiva del 3% sul valore rivalutato. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata. Questo vuol dire che ai fini fiscali si potrà iniziare ad ammortizzare e dedurre le spese di manutenzione in modo commisurato ai nuovi valori dal 2021, mentre per il riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze si dovrà attendere il 2024.

Tra gli aspetti positivi di questa disciplina, si segnala inoltre la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: a differenza di quanto previsto dalle precedenti norme in materia di rivalutazione, un’impresa può quindi decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Proprio quest’ultimo aspetto pone delle riflessioni sul binomio fabbricato/terreno pertinenziale: si tratta di un unico bene – per cui la rivalutazione deve interessare forzatamente entrambe le componenti – o di due beni distinti, cosicché l’impresa è libera di scegliere se rivalutare uno solo ovvero entrambi?

La risposta al quesito è semplice in caso di rivalutazione con effetti esclusivamente contabili e non fiscali: si tratta infatti di due beni distinti e dunque la rivalutazione può riguardare solo uno o entrambi.

In caso di rivalutazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha tenuto nel tempo un atteggiamento incostante. Infatti, la Circolare 1/E/2007 aveva stabilito che, una volta determinato il valore dell’area, esso si sarebbe poi mantenuto nel tempo e che eventuali costi incrementativi capitalizzati e rivalutazioni andavano riferiti “esclusivamente al valore del fabbricato e non anche al valore dell’area”.

Tuttavia, con la Circolare 22/E/2009 l’Agenzia ha stabilito che il contribuente può scegliere liberamente se rivalutare l’area e/o il fabbricato, che costituiscono due beni differenti.

Si ritiene che quest’ultima conclusione vada applicata anche alla rivalutazione disciplinata dall’art. 110 del D.L. 104/2020. Qualora l’organo amministrativo richieda una perizia, il tecnico incaricato riporterà il valore di entrambi i beni e l’impresa non sarà vincolata nella scelta ma potrà, ad esempio, optare per rivalutare il solo fabbricato e non il terreno. Questo perché la convenienza ad acquisire con rilevanza fiscale il maggior valore di quest’ultimo è legato solo ad una possibile cessione futura (a partire dal 2024), che potrebbe essere ritenuta poco probabile. In questo senso si esprime anche Assonime.

Un’altra questione in discussione è quella relativa alla disciplina della rivalutazione dei beni di impresa, che riguarda la possibilità di rivalutare beni che, pur essendo giuridicamente esistenti e tutelati, non siano iscritti nel bilancio 2020.

A conferma di quanto chiarito con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2017, che autorizzava la possibilità di rivalutazione dei beni precedentemente iscritti e completamente ammortizzati, è intervenuta la Direzione Regionale della Lombardia che, con la risposta a interpello n. 904-2406/2020, ha precisato che per tali beni immateriali assume rilevanza la tutela giuridica del bene.

 

Assonime auspica però un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria che vada nel senso di equiparare i beni, i cui costi sono stati iscritti a conto economico, con i beni interamente ammortizzati, i quali sono senza dubbio oggetto di rivalutazione. La speranza è che con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate si possa ufficialmente estendere la possibilità della rivalutazione non solo ai beni immateriali con tutela giuridica in quanto registrati, ma anche ai beni non registrati, come, per esempio, i “marchi di fatto”, utilizzati proprio per contraddistinguere beni o servizi in difetto della registrazione.

 

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