Con la risposta a interpello n. 323 del 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza dell’applicazione di aliquote e massimali del Credito d’Imposta R&S&I&D potenziati dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
La Legge di Bilancio 2021, disponendo la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, ha potenziato l’intensità delle agevolazioni.
Tuttavia, l’assenza di specifiche indicazioni circa la decorrenza dell’incremento di aliquote e massimali aveva fatto emergere dubbi applicativi tra le imprese beneficiare, alcune delle quali confidavano che le nuove misure più favorevoli trovassero applicazione già a partire dalle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 2020.
Come chiarito dall’Agenzia, le maggiori aliquote e i più elevati limiti di credito stabiliti dalla Legge di Bilancio 2021 sono applicabili alle spese ammissibili sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021. Questo, del resto, è in linea con il principio generale di irretroattività della norma tributaria, sancito dall’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”).
Risulta dunque confermato che le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020 vadano assoggettate alle minori aliquote e massimali previsti dall’articolo 1, comma 203, L. 160/2019.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che le percentuali e i tetti potenziati dalla L. 178/2020 si applicano anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.
Inoltre, la legge 178/2020 ha disposto la proroga al biennio 2021-2022 delle aliquote di credito maggiorate per attività di ricerca e sviluppo afferenti a strutture produttive ubicate nelle sole regioni del Mezzogiorno, diversamente da quanto previsto per il 2020, anno in cui la maggiorazione è applicabile anche alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria).
La legge 178/2020, inoltre, ha introdotto l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica, che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare. Dal momento che nel testo normativo non era stata precisata la decorrenza del nuovo obbligo, lo stesso Mise ha confermato la retroattività dell’onere documentale ai crediti d’imposta maturati nel 2020.
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