Con il Decreto Antifrode n. 157/2021, il Governo ha introdotto diverse misure finalizzate a contrastare l’utilizzo di crediti di imposta illegittimi connessi ad interventi edilizi.
Tra queste:
- l’introduzione dell’obbligo del “visto di conformità” per tutti i lavori che danno diritto alle agevolazioni in parola;
- il rafforzamento dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- il controllo incondizionato di tutti i crediti, inclusi quelli già concessi, relativi alle cessioni risultate connotate da profili di rischio;
- il divieto di acquisizione dei crediti da parte di tutti i soggetti sottoposti agli obblighi in materia di antiriciclaggio, in tutte le ipotesi in cui ricorra l’obbligo di esecuzione di una segnalazione per operazioni sospette o nei casi di mancata adeguata verifica della clientela per impossibilità oggettiva.
Sotto il profilo amministrativo, l’indebita fruizione del credito d’imposta comporta una sanzione differente a seconda che si tratti di credito non spettante o di credito inesistente. Ricordiamo che per crediti non spettanti si intendono quei crediti che rientrano nelle fattispecie previste dalla legge, ma che non competono per mancanza di requisiti. I crediti inesistenti sono, invece, privi del presupposto necessario per la loro insorgenza, quindi vengono indicati dal contribuente in maniera fraudolenta, o comunque in base ad una rappresentazione falsa della realtà.
Il risultato, in entrambi i casi, è che il beneficio non compete e va dunque recuperato. Il regime sanzionatorio della compensazione indebita è molto più severo nel caso di crediti inesistenti, in ragione della loro maggiore gravità e della difficoltà di farli emergere nelle ordinarie attività di liquidazioni e controllo sui modelli F24 in cui vengono esposti e sulle dichiarazioni presentate.
Le sanzioni amministrative per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti vanno dal 100% al 200% dell’importo del credito utilizzato. L’utilizzo in compensazione di un credito non spettante comporta invece una sanzione del 30%.
Inoltre, per l’accertamento dei crediti inesistenti l’Amministrazione finanziaria ha a disposizione un termine raddoppiato rispetto a quello ordinario: la notifica dell’atto di accertamento e recupero del credito può avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui il credito è stato indicato dal contribuente.
Dal punto di vista penale, il reato di indebita compensazione si configura quando il contribuente non versa l’imposta dovuta operando una compensazione con crediti d’imposta inesistenti o non spettanti per un importo annuo superiore a 50 mila euro, e comporta, nel caso di crediti inesistenti, una pena detentiva da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione. Per i crediti non spettanti è prevista la reclusione da sei mesi a due anni.
Nel caso di cessione dei predetti crediti – pratica ormai divenuta abituale rispetto ai fornitori dei materiali ad esempio – i cessionari dei crediti rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto.
Il recupero fiscale invece è eseguito nei confronti del soggetto originariamente beneficiario dell’agevolazione e, solo in presenza di concorso nella violazione, viene esteso anche nei riguardi dei cessionari del credito.
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