Chiusa la consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate rende note la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (circolare 5/E/2023) e delle modifiche al suo provvedimento attuativo. Con questi documenti è finalmente completo il quadro interpretativo sul nuovo regime di super deduzione 110% dei costi R&S sui beni immateriali: brevetti, software, disegni e modelli.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, emanata dopo oltre un anno dall’entrata in vigore del D.L. 146 del 21.10.2021, tra gli altri chiarimenti:
- fornisce una più precisa interpretazione del meccanismo di cumulo tra il nuovo Patent box e credito d’imposta R&S (L. 160/2019),
- precisa i requisiti sostanziali per l’applicazione del nuovo regime alle attività sottese allo sviluppo di software protetti da copyright,
- solo per il periodo d’imposta 2021, conferma il maggior termine di sei mesi per l’apposizione della firma digitale e la marca temporale sulla documentazione prevista dal Provvedimento del 15.2.2022, utile per usufruire della “penalty protection”
Le novità sul cumulo del nuovo Patent box e credito d’imposta R&S
Durante la consultazione pubblica, molti interessati avevano sollecitato l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti sul cumulo del nuovo Patent box e credito d’imposta R&S. Ossia sulla regola della “nettizzazione dei costi” per il conteggio del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel caso di utilizzo delle medesime spese ai fini del Patent Box.
Con la circolare 5/E/2023, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che se i medesimi costi ammissibili per il credito d’imposta sono riferibili anche a una delle attività rilevanti per il riconoscimento del nuovo Patent Box, e il contribuente decide di avvalersi del meccanismo premiale (per le spese sostenute negli 8 esercizi precedenti), i costi per la determinazione del credito d’imposta R&S ex L. 160/2019 devono essere riconsiderati.
Con la predetta circolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il credito d’imposta calcolato per gli anni passati deve essere ricalcolato sulla base dei costi “nettizzati“, ovvero al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent Box.
Questo perché la Legge 160/2019 (in vigore dal 2020) ha previsto che il credito di imposta per R&S debba essere calcolato “al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili”.
L’applicazione di questa interpretazione, considerato il naturale sfasamento temporale tra l’applicazione dei due benefici, comporta la necessità di restituzione del credito d’imposta eccedente, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale.
I chiarimenti sul Patent Box per software
Il nuovo Patent box consente alle imprese una deduzione fiscale maggiorata del 110% anche per le spese di ricerca e sviluppo su software proprietari o utilizzati in licenza con diritto di sfruttamento economico.
Ai fini dell’attivazione del meccanismo agevolativo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ribadisce ad associazioni e imprese i requisiti essenziali per la valorizzazione dei software così come l’obbligo della loro registrazione, precisando che l’agevolazione spetta anche alle imprese che utilizzano il software in virtù di un contratto di licenza o sub-licenza, a condizione però che:
- abbiano il diritto di sfruttamento economico del software
- rivestano la qualità di investitori, cioè sostengano le spese di R&S e utilizzino direttamente o indirettamente il software
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