La sentenza 1686/6/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo ha introdotto nuovi parametri interpretativi per la valutazione dell’ammissibilità del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate contestava a un’impresa l’indebita fruizione del credito d’imposta, richiesto a fronte di spese inerenti alla digitalizzazione dei processi aziendali e lo sviluppo di dispositivi prototipali dei servizi innovativi per la sicurezza privata.
L’Agenzia delle Entrate riteneva che le spese non fossero ammissibili in quanto non rispettavano il requisito di novità previsto dal «Manuale di Frascati».
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto l’appello della società sull’ammissibilità delle spese da essa sostenute, sulla base del presupposto che l’ammissibilità del credito d’imposta deve essere valutato esclusivamente in base al dato letterale delle norme, primaria (decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145) e secondaria (decreto ministeriale 27 maggio 2015).
In particolare, la Corte ha stabilito che:
- I documenti di prassi pubblicati successivamente all’utilizzo del credito d’imposta non possono assumere rilevanza in quanto il contribuente non poteva ragionevolmente prevedere i suddetti chiarimenti;
- La società non era tenuta a conoscere e dunque ad applicare il «Manuale di Frascati», in quanto documento non previsto dalla norma primaria e secondaria; il Manuale, infatti, originariamente disponibile solo in lingua straniera, è completamente estraneo all’ordinamento giuridico nazionale;
- Le valutazioni di carattere tecnico-scientifico richiedono il possesso di una serie di conoscenze che non attengono alle materie trattate dall’agenzia delle Entrate, motivo per cui sarebbe stata auspicabile, per evitare di formulare contestazioni generiche, la richiesta al Mise di un preventivo parere tecnico per valutare la pertinenza delle spese al credito d’imposta ricerca e sviluppo (in tal senso anche Cgt di Rimini, sentenza 99/23, Cgt di Roma, sentenza 5918/22 e Cgt di Napoli, sentenza 4988/22);
Le implicazioni della sentenza della Corte di giustizia sull’ammissibilità del credito per le imprese
La sentenza della Cgt di Palermo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la definizione dell’ambito applicativo del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, e consolida il filone giurisprudenziale (Cgt di secondo grado delle Marche, sentenza 738/23 e Cgt di Bologna, sentenza 49/94/22) in base al quale il requisito della “novità” indicato nel Manuale di Frascati non può assumere valenza generale.
L’ulteriore conferma dei criteri interpretativi che devono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, fornisce alle imprese una maggiore certezza e chiarezza giuridica, riducendo il rischio di future contestazioni e controversie.
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