Adeguatezza degli assetti aziendali: la discrezionalità degli amministratori

19 Febbraio 2025
adeguatezza degli assetti

La recente pronuncia del Tribunale di Brescia, sezione imprese, del 23 ottobre, ha aperto nuove riflessioni sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese. Secondo i giudici, le modalità di adempimento previste dall’articolo 2086 del Codice Civile devono essere interpretate con una certa elasticità, riconoscendo agli amministratori un margine di discrezionalità nel loro operato. Questa visione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che privilegia un approccio meno rigido e più dinamico, enfatizzando la business judgment rule come criterio guida.

Il contesto normativo e le implicazioni pratiche sull’adeguatezza degli assetti

Dal 2019, con l’introduzione delle nuove regole sulla gestione della crisi e dell’insolvenza, è stato esteso l’obbligo per gli imprenditori di predisporre assetti organizzativi adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Questo obbligo, già previsto per le società per azioni, ha coinvolto progressivamente anche gli imprenditori collettivi e individuali. Tuttavia, l’interpretazione giurisprudenziale del contenuto e dell’estensione di tale obbligo è stata oggetto di opinioni divergenti.

Alcuni tribunali adottano una visione rigorosa, richiedendo la presenza di strumenti specifici come piani industriali, budget di tesoreria e organigrammi dettagliati. Altri, invece, attribuiscono maggiore autonomia agli amministratori, considerando sufficiente l’adozione di misure proporzionate e ragionevoli rispetto alla situazione dell’impresa.

Le decisioni dei tribunali: un quadro variegato

Un esempio significativo è rappresentato dalla Corte di Appello di Bologna, che nel provvedimento del 18 novembre 2022 ha sottolineato come l’obbligo di predisporre assetti adeguati sia particolarmente rilevante in situazioni di equilibrio aziendale. In fase di crisi, invece, l’urgenza di adottare soluzioni immediate potrebbe prevalere sull’adozione formale degli assetti. Questa interpretazione suggerisce che la predisposizione di assetti adeguati debba essere un processo continuo, capace di fornire informazioni utili per affrontare eventuali difficoltà future.

Di contro, altre decisioni giudiziarie, come quella del Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, hanno evidenziato la necessità di strumenti specifici, quali piani strategici e sistemi di gestione dei crediti, ritenendo inadeguati gli assetti carenti di queste componenti fondamentali. Allo stesso modo, il Tribunale di Catania, con una pronuncia dell’8 febbraio 2023, ha giudicato insufficiente il comportamento degli amministratori che si sono limitati a conferire deleghe operative senza predisporre un piano industriale dettagliato.

La discrezionalità degli amministratori e i limiti del controllo giudiziario

Un aspetto cruciale riguarda la discrezionalità riconosciuta agli amministratori nel definire gli assetti aziendali. Il Tribunale di Brescia ha chiarito che, fintanto che le decisioni vengono prese in modo informato e coerente, esse non possono essere oggetto di sindacato giudiziale. Questo principio si basa sulla business judgment rule, che tutela le scelte gestionali non manifestamente irragionevoli o dannose.

Nella fattispecie analizzata dal Tribunale di Brescia, l’azienda in questione presentava un equilibrio economico soddisfacente, nonostante l’assenza di alcuni strumenti specifici come un budget delle vendite o un piano industriale formalizzato. Tuttavia, la presenza di altri strumenti previsionali e di controllo, sebbene non esaustivi, è stata ritenuta sufficiente per garantire la validità dell’assetto complessivo.

Il principio di ragionevolezza e proporzionalità

Altri tribunali hanno adottato criteri di valutazione basati sulla ragionevolezza e proporzionalità. Ad esempio, il Tribunale di Roma, nella pronuncia del 15 settembre 2020, ha stabilito che l’adeguatezza degli assetti deve essere giudicata ex ante, ossia considerando le informazioni disponibili al momento della decisione. L’assenza totale di assetti organizzativi è da considerarsi condotta colposa, ma una valutazione severa dell’adeguatezza degli assetti deve essere evitata quando le scelte gestionali rispettano criteri di diligenza e coerenza.

Le recenti pronunce giurisprudenziali dimostrano come la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi aziendali sia un tema complesso e sfaccettato. Da un lato, emerge la necessità di strumenti gestionali strutturati per garantire un controllo efficace sull’attività aziendale. Dall’altro, si riconosce agli amministratori un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di attuazione, purché queste siano informate, proporzionate e coerenti con la situazione specifica dell’impresa.

Il principio della business judgment rule rappresenta un importante baluardo contro un controllo giudiziario eccessivamente intrusivo, favorendo un approccio equilibrato e pragmatico nella valutazione degli assetti. Tuttavia, la predisposizione di strumenti adeguati rimane un obbligo imprescindibile per garantire la continuità e la solidità dell’attività imprenditoriale.

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