È in esame al Ministero dell’Economia la bozza di Dpcm del MISE sulla Certificazione degli investimenti in R&S, provvedimento con cui il governo punta a dare garanzie alle imprese che intendono sfruttare i crediti di imposta per ricerca e sviluppo. Pone, dunque, gli investitori al sicuro da contestazioni sull’ammissibilità del beneficio fiscale.
Atteso da luglio 2022, a completamento del quadro normativo previsto dal D.L. 73/2022, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, in particolare all’articolo 23, commi 2-8, il Dpcm punta alla piena applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I&D, per consentire alle imprese di operare “in condizioni di certezza operativa” secondo le discipline previste dall’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
Il provvedimento prevede l’istituzione di un Albo dei Certificatori dei crediti d’imposta MISE e definisce termini e contenuti della certificazione da rispettare, per permettere alle aziende di non in incorrere in contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I crediti d’imposta considerati dal Dpcm sono quelli in vigore per gli investimenti in R&S; innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; innovazione per obiettivi 4.0 e di transizione ecologica.
Quali soggetti possono iscriversi all’albo del MISE
Potranno iscriversi all’Albo dei Certificatori dei crediti d’imposta MISE sia le persone fisiche che le società di capitale che offrono consulenza alle imprese nell’ambito degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda le persone fisiche, ci si riferisce a coloro già iscritti in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca e sviluppo finanziate da incentivi pubblici. Con il vincolo di aver valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti, nei due anni precedenti.
Per quanto riguarda le società di capitale, ci si riferisce a soggetti che offrono consulenza alle imprese nell’ambito degli investimenti in ricerca e sviluppo, sempre con la discriminante dei 10 progetti valutati nei precedenti 2 anni.
Sono ammessi, altresì, i Competence Center e i centri di trasferimento tecnologico 4.0, gli European digital Innovation hub e il mondo accademico, con le Università e gli Enti pubblici di ricerca, per i quali il decreto specifica che l’obbligo dei 10 progetti valutati si applica “in quanto compatibile”.
Modalità per richiedere la Certificazione MISE
Potranno richiedere l’iscrizione all’albo i soggetti che hanno già effettuato o in procinto di effettuare investimenti, attraverso la compilazione di un modello, che verrà definito successivamente con decreto direttoriale, da inviare direttamente al MISE.
Il provvedimento chiarirà le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo dei certificatori MISE e indicherà le procedure online per l’invio della richiesta al MISE. Allo stato attuale, la bozza di Dpcm precisa che la certificazione dovrà includere i seguenti 5 punti:
- informazioni su capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, per verificarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti;
- descrizione dei progetti o sotto-progetti in corso o programmati;
- motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d’imposta;
- dichiarazione con cui il certificatore assicura di non versare in situazione di conflitto d’interesse e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti con l’impresa certificata.
- Indicazione di elementi descrittivi utili all’attività di vigilanza e controllo da parte di MISE e Agenzia delle Entrate.
In particolare, per quanto riguarda le attività di vigilanza, l’art.4 del Dpcm ne disciplina le modalità, con la possibilità, da parte del MISE, di effettuare controlli a campione e di richiedere al certificatore eventuale documentazione aggiuntiva (sia essa tecnica, contrattuale o contabile), da fornire entro 15 giorni dalla richiesta.
In ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, se il MISE non si pronuncia in termini negativi oppure se non richiede documentazione ulteriore entro 45 giorni dalla certificazione, l’impresa può considerarsi a tutti gli effetti Iscritta all’albo MISE ed esente da contestazioni.
Cosa deve fare l’impresa investitrice
L’impresa che ha già effettuato o si appresta ad effettuare un investimento negli ambiti previsti, può avvalersi di un certificazione dei crediti d’imposta, inoltrando la richiesta al MISE e indicando il soggetto certificatore che ha curato l’attività di certificazione, oltre che la dichiarazione dell’incarico da parte del certificatore stesso.
È bene ricordare che, una volta concertato, perché il Dpcm diventi operativo, servirà tutto l’iter istituzionale presso la Corte dei Conti e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; poi servirà un decreto direttoriale e la messa a punto di Linee Guida da parte del MISE per la corretta applicazione del credito d’imposta o per eventuali integrazioni normative ad hoc per specifici settori o tipologie d’investimento.
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