L’articolo 2086 c.c, prevede, da marzo 2019, l’obbligo dell’imprenditore di istituire assetti societari adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, introdotti dal Codice della Crisi d’impresa e dell’ Insolvenza (CCII).
Per garantire una gestione aziendale efficace e una pronta identificazione di un eventuale stato di “crisi”, l’imprenditore deve considerare attentamente due aspetti fondamentali: la struttura interna dell’azienda e il grado di dettaglio informativo che quest’ultima richiede, tenendo conto anche degli elementi esterni che possono influenzare l’attività aziendale.
Il principio di proporzionalità
Il concetto di adeguatezza rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa appare molto in linea con il principio di proporzionalità (seppur non viene esplicitamente menzionato nel CCII) utilizzato nel contesto del diritto comunitario, in cui la proporzionalità di una norma si definisce quando questa rispetta i seguenti criteri:
- È idonea a conseguire il fine desiderato;
- È necessaria per conseguire il fine desiderato;
- Non impone alle persone un onere eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere.
Nell’ambito dell’adozione di adeguati assetti societari, è necessario confrontare e valutare la corrispondenza tra il principio di proporzionalità e le misure di prevenzione imposte dal CCII.
Assetti societari: quando è rispettato il criterio di Adeguatezza
L’istituzione degli adeguati assetti societari previsti dal CCII, si allinea al primo criterio del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a conseguire il fine desiderato.
Il fine desiderato, in questo caso, è quello di cogliere anticipatamente i segnali di crisi aziendale. Attraverso l’adozione di una visione forward looking (orientata al futuro), che implica la creazione di una struttura aziendale caratterizzata da un monitoraggio e controllo continuo e da un sistema previsionale, si può raggiungere questo obiettivo.
Nonostante fosse possibile identificare precocemente i segnali di performance negative anche prima dell’entrata in vigore del CCII attraverso una buona organizzazione e all’adozione di sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, la configurazione di adeguati assetti societari consente all’imprenditore di avere una visione anticipatoria delle problematiche che potrebbero interessare l’impresa. Questo approccio previsionale è coerente anche con il secondo criterio del principio di proporzionalità, in quanto le misure adottate sono adeguate e “necessarie” per raggiungere gli obiettivi di prevenzione e gestione delle crisi aziendali.
In merito al terzo criterio, occorre effettuare una riflessione. Le disposizioni del CCII non sono esaustive riguardo alle informazioni che un imprenditore deve fornire per rispettare il criterio di adeguatezza. Emerge comunque che, oltre alle informazioni tipiche di un sistema di pianificazione, programmazione e controllo, devono essere predisposte le seguenti misure:
- Budget di tesoreria rolling con un periodo di previsione di 12 mesi;
- Check-list dettagliata relativa
Criticità per le PMI
Il panorama imprenditoriale italiano, prevalentemente composto da micro e piccole imprese, e caratterizzato storicamente da una struttura familiare, mostra una tendenza a trascurare l’obbligo di introduzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili Invece di concentrarsi su un costante monitoraggio degli indicatori economico-finanziari e su una prospettiva forward-looking, infatti, gli amministratori, e più in generale gli imprenditori, preferiscono un approccio di controllo consuntivo, peraltro effettuato con frequenza sporadica e poco regolare nel tempo.
Per molte micro-piccole imprese, quindi, la preparazione del budget di tesoreria rolling, che prevede la proiezione dei flussi finanziari per i successivi dodici mesi al fine di valutare la sostenibilità dei debiti, potrebbe rilevarsi un compito difficile, poiché implica la costante disponibilità di informazioni prospettiche di natura finanziaria. Il che va oltre la semplice preparazione del budget economico.
Ora, se per un’impresa di dimensioni più grandi queste attività possono essere gestite come parte del flusso informativo ordinario, per una micro-piccola impresa rappresentano certamente adempimenti di maggiore complessità e difficoltà di attuazione.
Concludendo, considerando l’importanza sempre crescente di un approccio preventivo e controllato della gestione aziendale, sarebbe auspicabile venisse favorita in modo più chiaro l’applicazione del principio di proporzionalità per le imprese di ridotte dimensioni, definendo un set informativo comunque utile per il monitoraggio preventivo della gestione ma compatibile con l’organizzazione delle micro e piccole imprese.
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