Bonus Ricerca e Sviluppo, le spese agevolabili

7 Marzo 2022
Le spese coperte dal credito d'imposta ricerca e sviluppo

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una serie di disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Ferma restando la disciplina di base e la ratio sottesa all’agevolazione, occorre prestare particolare attenzione all’identificazione delle attività e delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, nonché alle differenze esistenti tra i vari crediti per determinare la base di calcolo

Le regole comuni prevedono che le spese: 

  1. siano considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità;
  2. rilevino temporalmente secondo i criteri di cui all‘articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati;
  3. siano effettivamente sostenute;
  4. corrispondano alla documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  5. si riferiscano ad attività per le quali è predisposta una relazione tecnica con finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta.

Se sotto questi profili la disciplina è comune, nel momento di determinare la base di calcolo i singoli crediti d’imposta presentano differenze. Ad esempio, si prevede solo per le attività di ricerca e sviluppo, e non per l’innovazione e il design:

  • la maggiorazione al 150% delle spese per contratti stipulati con università e istituti di ricerca con sede nel territorio dello Stato;
  • la rilevanza delle quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

In merito alle tre tipologie di credito, sia le spese per contratti aventi per oggetto il diretto svolgimento delle attività ammissibili, sia le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, rilevano ove esse siano sostenute nei confronti di un soggetto residente in Italia.

Le spese per il personale includono quelle per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.

Inoltre, le spese per il personale e quelle per i contratti di ricerca costituiscono anche la base a cui parametrare il tetto per l’ammissibilità delle spese per consulenze e delle quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software. 

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato rileva la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, l’ammissibilità delle relative spese non può superare il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione del legale rappresentante della società o ente, che attesti l’effettiva partecipazione dell’amministratore alle attività ammissibili e la congruità del compenso erogato rispetto alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute, nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. Sono esclusi i compensi variabili e le somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili.

Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei beni anche nelle ordinarie attività d’impresa.

In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote di capitali dei canoni, nel limite massimo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta.  

Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati in un’attività di ricerca, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile dell’attività ammissibile relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tale attività. Le spese per la certificazione della documentazione contabile si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

 

Per informazioni e consulenze sul Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo e su come usufruire degli altri incentivi del Piano Transizione 4.0, puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.