La Cassazione, quinta sezione penale, ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese non esclude la responsabilità ex Dlgs. 231/01 e la sanzione amministrativa resta a carico dei soci.
Illecito ex 231 per truffa aggravata: chi paga in caso di società estinta?
La sentenza afferma che la cancellazione di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) dal Registro delle imprese non annulla l’illecito commesso e, quindi, la sanzione amministrativa prevista dal ex D.Lgs n. 231/2001 per la responsabilità degli enti.
Quando una persona giuridica viene estinta, la titolarità dell’impresa passa ai soci, che sono chiamati a rispondere nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’ente per azioni compiute in precedenza. Non esiste alcuna norma che autorizzi a considerare la responsabilità elisa a causa della cancellazione dell’ente stesso.
Riguardo alla distinzione tra estinzione fisiologica e fraudolenta dell’ente, la sentenza concorda con la decisione della Corte di Appello: la cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese non comporta l’estinzione dell’illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001, quando tale illecito è stato commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente stesso.
Di conseguenza, i soci sono coinvolti nel pagamento delle sanzioni previste.
La Cassazione precisa che l’estinzione dell’ente può essere considerata solo se causata da motivi fisiologici, come la chiusura del fallimento e la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi del D.lgs 231/2001. Nel caso in questione, sembra che la cancellazione non sia dovuta a motivi fisiologici, ma potrebbe essere un tentativo di evitare le conseguenze di una decisione giudiziaria sfavorevole.
Sistemi organizzativi e gestionali non adeguati incrementano il livello di rischio a cui è sottoposta l’intera struttura aziendale. Il “difetto organizzativo”, al quale si collegherebbe la commissione del reato presupposto previsto dal Dlgs 231/2001, può essere mitigato attraverso una gestione accurata dei rischi, passando attraverso l’analisi e la comprensione di tutti i “processi sensibili” dell’impresa al fine di individuarli e gestirli in un “ottica 231”.
Tale approccio consentirebbe una visione organizzata del business aziendale capace anche di rispondere ad eventuali accadimenti avversi e quindi tutelare il patrimonio della società e i suoi amministratori.
La scelta di consulenti esperti, riveste un’importanza cruciale nella redazione del “modello organizzativo 231”. Il supporto per la costruzione e l’efficace implementazione di adeguati modelli organizzativi passa attraverso un cambio di mentalità dell’imprenditore che deve essere guidato nelle sue scelte organizzative strategiche finalizzate alla conoscenza approfondita della propria struttura organizzativa e alla conseguenziale proiezione della stessa verso una gestione oculata dei rischi ai quali l’attività di impresa è naturalmente correlata.
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