Circolare 9/E/2021: Cumulabilità del Credito d’Imposta Beni 4.0

19 Ottobre 2021
Cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La circolare 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in tema di credito d’imposta beni 4.0 (per investimenti in beni strumentali).

Tra i diversi aspetti, la circolare ha chiarito quello relativo alla cumulabilità del credito con altre misure di favore (fiscali e non) e al procedimento di verifica degli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.

Partendo da quanto previsto al comma 1059 della L. 178/2020, cioè che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”, l’impresa deve dunque appurare che non venga superato detto limite.

A tal fine, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili in riferimento a entrambe le discipline agevolative e assumere l’importo complessivo lordo dei costi ammissibili come costo rilevante ai fini del credito d’imposta.

Occorre dunque calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante e sommarlo a quello degli altri incentivi pubblici concessi: il risultato di tale somma non deve superare il 100% dei costi sostenuti per quei beni.

Nella sommatoria si deve anche tenere conto del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

In definitiva, ai fini del calcolo del cumulo, per evitare il superamento del costo sostenuto, si dovrà tener conto anche del risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap, derivante dalla detassazione del credito per investimenti in beni strumentali.

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