Durc irregolare preclude la fruizione del credito d’imposta

11 Agosto 2021
Circolare 9/E/2021: il Durc irregolare preclude la fruizione del credito d’imposta

Con la circolare 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto diversi dubbi interpretativi inerenti alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, così come recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2021.

Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa – che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per una panoramica degli argomenti trattati dalla nuova circolare, si rimanda all’articolo dedicato ai chiarimenti sul credito d’imposta investimenti in beni strumentali.

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia, assume un particolare rilievo quello relativo alla verifica della regolarità contributiva.

La fruizione del beneficio, infatti, è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento, alla data di utilizzo in compensazione del credito di imposta, degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al riguardo, l’Agenzia ha spiegato che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce una prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

Al contrario, il Durc mancante o “irregolare” (richiesto e non rilasciato, oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito. In tal caso, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione parti al trenta per cento del credito utilizzato.

 

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