Circolare 9/E/2021: i chiarimenti sul credito d’imposta investimenti in beni strumentali

4 Agosto 2021
chiarimenti sul credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Con la circolare 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

La circolare si è resa necessaria per sciogliere diversi dubbi interpretativi, tenuto conto delle novità apportate in materia dalla Legge di Bilancio 2021, che ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La circolare 9/E è strutturata in forma di risposte a quesiti, articolate in sette capitoli dedicati rispettivamente a:

  • Soggetti interessati
  • Investimenti
  • Ambito temporale
  • Determinazione dell’agevolazione
  • Utilizzo
  • Cumulo con altre agevolazioni
  • Rideterminazione dell’agevolazione

Tra i chiarimenti più rilevanti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si segnala quello relativo all’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione e al coordinamento con la precedente disciplina agevolativa: la nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel caso di investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si ha una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla Legge di Bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché i beni ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016.

In tal caso, per determinare a quale delle due agevolazioni si ha diritto, bisognerà fare riferimento alla data del 15 novembre 2020, ossia prima della decorrenza del nuovo credito d’imposta. Agli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento si applica la precedente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020. Al contrario, se non ricorrono tali condizioni, gli investimenti effettuati sono sottoposti ai nuovi crediti d’imposta e alle nuove regole di utilizzo previste dalla Legge di Bilancio 2021.

È stata confermata la facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale.

Confermata è anche la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente, con il beneficio trasferito in capo a:

  • soci di società di persone;
  • collaboratori di imprese familiari;
  • soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale.

Altri argomenti trattati attengono ai seguenti diversi profili dell’agevolazione:

  • ammissibilità delle reti d’imprese (con indicazioni circa le modalità di determinazione dell’agevolazione nel caso di reti-soggetto e reti-contratto);
  • esclusione dall’agevolazione per le imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
  • ammissibilità all’agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d’impresa, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;
  • ammissibilità degli investimenti realizzati mediante contratti di leasing;
  • ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro;
  • rilevanza, ai fini della determinazione del costo del bene agevolabile, dell’IVA totalmente indetraibile; irrilevanza dell’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata;
  • irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in leasing;
  • modalità di fruizione;
  • rilevanza del Durc regolare in corso di validità all’atto di ciascuna compensazione (con applicazione delle sanzioni per indebita compensazione in caso di Durc irregolare);
  • possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza limiti temporali;
  • natura facoltativa dell’utilizzo in un’unica quota del credito d’imposta per i beni non 4.0;
  • effetti dell’interconnessione tardiva;
  • procedimento da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;
  • disciplina del recapture;
  • obblighi documentali;
  • possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi.

 

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