Composizione negoziata e debiti tributari: il Tribunale verifica la procedura, non la convenienza dell’accordo

25 Giugno 2026
composizione negoziata

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti sul ruolo del giudice nell’ambito degli accordi riguardanti i debiti fiscali conclusi durante il percorso di composizione negoziata della crisi d’impresa.

Con il decreto del 21 maggio 2025, il Tribunale meneghino ha precisato quali siano i controlli che l’autorità giudiziaria è chiamata a svolgere quando viene richiesta l’autorizzazione all’esecuzione di un accordo tra l’impresa in difficoltà e l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 23, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La composizione negoziata deve essere avviata correttamente

Secondo i giudici milanesi, il primo aspetto da verificare riguarda la legittimità dell’accesso alla composizione negoziata. Tale strumento può essere utilizzato soltanto in presenza di una situazione di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale che possa evolvere in una crisi o in uno stato di insolvenza, purché vi siano concrete prospettive di risanamento aziendale.

Ne consegue che non può essere autorizzato un accordo fiscale raggiunto all’interno di una procedura attivata senza reali possibilità di recupero dell’impresa. In pratica, il presupposto fondamentale è l’esistenza di un percorso credibile di rilancio dell’attività.

Va comunque osservato che, nella prassi, le Agenzie fiscali tendono a non aderire a soluzioni transattive quando il piano di risanamento appare irrealizzabile o quando l’esecuzione degli impegni assunti dall’impresa presenta elevati margini di incertezza.

Il controllo del Tribunale riguarda la qualità della documentazione

Il decreto chiarisce inoltre che il compito del giudice non si limita a verificare la mera presenza dei documenti richiesti dalla normativa.

L’esame deve infatti accertare che la documentazione allegata sia completa, coerente e adeguatamente motivata. Tra gli atti più rilevanti rientrano:

  • l’attestazione relativa alla convenienza dell’accordo per l’Erario;
  • la relazione che certifica la completezza e la veridicità dei dati aziendali;
  • l’eventuale attestazione sulla fattibilità del piano di risanamento, pur non essendo espressamente imposta dalla legge.

Secondo il Tribunale, tali relazioni non possono limitarsi a semplici affermazioni prive di adeguato supporto tecnico. È necessario che contengano un percorso argomentativo chiaro, fondato su elementi verificabili e coerente con il piano industriale e con l’intera procedura di composizione negoziata.

In altre parole, il giudice deve poter comprendere il metodo valutativo seguito dal professionista e verificarne la ragionevolezza.

Nessun giudizio sulla convenienza economica dell’intesa

Uno dei principi più significativi affermati dalla decisione riguarda i limiti del controllo giudiziale.

La valutazione sull’opportunità economica dell’accordo e sulla sua convenienza per l’Amministrazione finanziaria non spetta infatti al Tribunale. Tali scelte rientrano esclusivamente nella sfera decisionale degli enti creditori.

L’autorità giudiziaria è chiamata soltanto a verificare l’affidabilità del procedimento seguito, la trasparenza delle informazioni fornite e la solidità delle attestazioni prodotte.

L’autorizzazione potrà quindi essere negata esclusivamente nei casi in cui la documentazione risulti incompleta, carente sotto il profilo motivazionale oppure tale da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito dai professionisti incaricati.

Un orientamento destinato a consolidarsi

Le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano si collocano in linea con quanto già espresso dal Tribunale di Roma in una precedente decisione del 7 marzo 2025.

L’uniformità delle conclusioni raggiunte dai due uffici giudiziari lascia prevedere che tali principi possano diventare un importante punto di riferimento interpretativo per le future pronunce in materia di composizione negoziata e transazione fiscale.

Le attestazioni possono essere redatte dallo stesso professionista

La decisione affronta anche un ulteriore aspetto operativo di particolare interesse.

I giudici hanno ritenuto ammissibile che le due attestazioni previste dall’articolo 23, comma 2-bis (quella relativa alla convenienza dell’accordo e quella concernente la veridicità dei dati aziendali) siano predisposte dal medesimo professionista, purché siano mantenute distinte e il soggetto incaricato possieda i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa.

Tale soluzione appare particolarmente ragionevole nelle società prive di revisore legale interno, situazione nella quale un professionista esterno che sia contemporaneamente revisore legale e soggetto indipendente può redigere entrambe le relazioni.

Diversa è invece l’ipotesi in cui la società disponga già di un revisore legale. In questo caso, il revisore incaricato dall’impresa non può essere considerato indipendente secondo la definizione contenuta nel Codice della crisi e, pertanto, non può assumere anche il ruolo di attestatore della convenienza dell’accordo con il Fisco. Quest’ultima verifica deve necessariamente essere affidata a un professionista indipendente, come previsto espressamente dalla normativa vigente.

La pronuncia del Tribunale di Milano contribuisce a delineare con maggiore precisione il ruolo dell’autorità giudiziaria nella gestione degli accordi fiscali raggiunti nell’ambito della composizione negoziata. Il controllo del giudice si concentra sulla correttezza della procedura, sulla completezza delle informazioni e sulla qualità delle attestazioni, senza sconfinare nelle valutazioni economiche che spettano ai creditori pubblici.

Si tratta di un orientamento che rafforza la funzione della composizione negoziata come strumento di risanamento dell’impresa, garantendo al tempo stesso trasparenza e affidabilità del percorso intrapreso.  Contatta Bottari & Associati e richiedi una consulenza. Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.