Legge di Stabilità 2015 | Credito di Imposta per Ricerca & Sviluppo

30 Maggio 2016
legge di stabilità

Legge di Stabilità 2015: introdotto il regime di beneficio fiscale denominato “Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo”,  le cui disposizioni attuative sono state disciplinate con il D.M. 27 maggio 2015  emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’Agenzia delle Entrate, successivamente, ha pubblicato la Circolare 5/E/2016   con cui ha precisato gli adempimenti connessi all’utilizzo del credito per le attività di ricerca e sviluppo, definito i costi ammissibili e le possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

Chiarimenti sull’ambito di applicazione e modalità operative sono state fornite, inoltre, da Confindustria con la Circolare del 29.1.2016.

L’agevolazione è destinata a tutte le imprese e premia gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

L’agevolazione è commisurata alla spesa incrementale effettuata in attività di R&S nel periodo in osservazione rispetto alla media delle spese sostenute nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

 

LE ATTIVITA’ AGEVOLABILI

Gli investimenti in attività di R&S, per poter beneficiare del credito di imposta, devono essere effettuati nell’ambito di progetti aventi ad oggetto la ricerca fondamentale, la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale.

Le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti non sono considerate attività di ricerca e sviluppo e, pertanto, escluse dal beneficio .

Sono invece incluse nell’agevolazione le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (ad esempio la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Nel caso di situazioni di incertezza, l’impresa può presentare domanda di interpello preventivo sottoponendo la soluzione che intende adottare all’Agenzia delle Entrate, che potrà acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

LE SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. spese per il personale altamente qualificato (dipendenti o collaboratori dell’impresa) impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, secondo la classificazione UNESCO ISCED o di cui all’allegato 1 al D.L. 145/2013

2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, relativamente alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;

3. contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese (“ricerca extra-muros”);

4. competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Rientrano in quest’ultima tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale.

La Circolare 5/E/2016 ha chiarito che i costi rilevano sulla base della competenza economica, richiamando espressamente, per le prestazioni di servizi, l’art. 109 del TUIR, che individua la competenza nel momento in cui la prestazione viene conclusa.

 

LA MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito di imposta spetta nella misura del 50% delle spese relative al personale altamente qualificato e di quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra-muros”, mentre è ridotto al 25% per le altre tipologia di spese.

Il calcolo deve essere fatto sempre con riferimento alla spesa incrementale rispetto al valore medio del triennio precedente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, e, nell’ambito dell’incremento rilevato, deve essere distinto per tipologia di spesa.

Importante sottolineare che l’incremento delle singole annualità sarà sempre determinato con riferimento al triennio precedente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per ogni anno di rilevazione, quindi, il valore di riferimento rispetto al quale calcolare l’incremento sarà sempre lo stesso, e, nel caso di imprese che non hanno sostenuto spese per R&S nel triennio 2012 – 2014, ogni investimento effettuato sino al 2019 beneficerà sempre della misura massima di agevolazione.

 

ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del calcolo della quota di interessi passivi deducibili.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a conservare la documentazione contabile utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali viene determinata l’agevolazione.

Fogli presenze del personale impiegato in attività di R&S, contratti e relazioni per le consulenze ricevute rappresentano alcuni dei documenti che le imprese devono predisporre e far certificare entro l’approvazione del bilancio, cui la certificazione deve essere allegata.

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Per poter beneficiare del credito di imposta, le imprese devono far certificare le spese sostenute da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei Revisori Legali, o, nel caso di società dotate dell’organo di revisione interno, dal soggetto incaricato della revisione legale, o dal collegio sindacale.

La certificazione può essere redatta in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti, per cui assume fondamentale importanza un’analisi approfondita mirata alla tracciabilità delle spese sostenute nel periodo oggetto di certificazione e nel triennio antecedente l’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

 

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta per attività di R&S, trattandosi di una misura di carattere generale è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente e fermo restando che l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

In quanto misura di carattere generale, non rileva ai fini del calcolo degli aiuti “de minimis” e del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione UE 2014/C 198/01.

 

Sanzioni

In caso di utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato, mentre, nel caso di utilizzo di un credito d’imposta inesistente, è applicata la sanzione dal 100% al 200%.

*  *  *  *  *

Lo Studio supporta i clienti:

1. nella fase di analisi preliminare di esistenza dei requisiti per l’accesso al regime

2. nell’esatta individuazione dei costi di ricerca e sviluppo e della tracciabilità delle spese sostenute nel triennio antecedente l’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e nell’esercizio oggetto di rilevazione

3. nel calcolo della quota spettante in relazione alle diverse tipologie di spese

e predispone per conto dei clienti la certificazione contabile delle spese che autorizza l’utilizzo del credito di imposta in compensazione

 

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a contattarci alla pagina dedicata.