Credito d’Imposta 4.0: il ritardo nell’interconnessione

18 Giugno 2021
Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0: il ritardo nell’interconnessione non fa perdere l’agevolazione

Con la risposta a interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni compresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016).

In particolare, l’Agenzia, su parere tecnico reso dal Mise, ha approfondito il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione, chiarendo che il ritardo nell’interconnessione non fa perdere l’agevolazione: in questo caso, la fruizione slitterà al periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione.

Tuttavia, risulta fondamentale operare un distinguo sulle motivazioni dell’interconnessione “tardiva”, che può dipendere:

  • dalla necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, al fine di renderli in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa;
  • dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici ai quali il bene, già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo, dovrà interconnettersi.

Nel primo caso, secondo il Mise, è da escludersi l’ammissibilità ai benefici 4.0 dell’investimento originariamente effettuato, dal momento che l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni non può avere come causa il fatto che, al momento del loro primo utilizzo, i beni non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Al contrario, l’interconnessione “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene: in tal caso è salva l’ammissibilità dell’intero investimento.

Per quanto riguarda, invece, la componente software, il software di sistema (stand alone), se riconducibile ad uno di quelli previsti dall’allegato B annesso alla L.232/2016, può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; mentre, il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Si sottolinea, infine, come il mantenimento del diritto all’agevolazione dipenda dal soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione dei beni per l’intera durata di fruizione dell’incentivo. L’impresa beneficiaria sarà quindi tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l’intero periodo di fruizione del beneficio.

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