Fondo Nuove Competenze: come funziona e ultime novità

16 Giugno 2021
Fondo Nuove Competenze: come funziona e ultime novità

Il Fondo Nuove Competenze (Fnc), nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione.

Lo strumento riconosce contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base ai quali una parte dell’orario di lavoro viene usata per percorsi formativi. Il Fondo, che può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori, copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro privati con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati e riguardano i lavoratori, dipendenti o in somministrazione, per i quali è stato ridotto l’orario di lavoro al fine di permettere la partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritto entro il 30 giugno 2021;
  • specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore;
  • prevedere, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi;
  • può prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative.

Le attività formative possono essere erogate sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale – quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca – sia dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, se previsto dall’accordo collettivo.

L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) stabilisce l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ed eroga il contributo in due tranche: anticipazione in misura pari al 70% e saldo.

Imprese e datori di lavoro devono trasmettere le istanze di contributo attraverso appositi Modelli, reperibili sul sito di Anpal. La domanda di finanziamento può riguardare la singola azienda o essere cumulativa e deve essere accompagnata da:

  • accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati;
  • progetto formativo;
  • elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario da destinare alla formazione;
  • eventuale delega del rappresentante legale accompagnata da documento di identità del delegante.

Il saldo può essere richiesto solo per quelle istanze che sono state approvate da ANPAL e per le quali si sono conclusi i percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. È necessario, inoltre, presentare apposito Modello nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi formativi, corredato da:

  • l’attestazione/certificazione degli obiettivi conseguiti e delle competenze acquisite dai singoli lavoratori;
  • le informazioni sui lavoratori partecipanti.

I datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza di richiesta del contributo possono presentare una nuova domanda di finanziamento, a patto che questa riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.

I datori di lavoro che richiedono il contributo in questione devono assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici.

Per maggiori informazioni e consulenze, Bottari & Associati è operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.