Credito d’imposta R&S: chiarimenti su design e ideazione estetica

9 Settembre 2022
Credito d’imposta R&S: chiarimenti su design e ideazione estetica

Le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013. L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la risoluzione n. 41/E del 2022, riprendendo un parere tecnico del Mise su attività svolte nel corso del periodo d’imposta 2019.

Secondo quanto espresso dal Mise nell’aprile 2022, infatti, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento.

Rientrano nel campo di applicazione del credito d’imposta R&S, quindi, tutte quelle attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

Secondo il Mise e l’Agenzia, non sono invece ammissibili al credito d’imposta R&S, ovvero per investimenti in attività di ricerca e sviluppo:

  • le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori;
  • le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento;
  • le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

Il parere del Mise espresso recentemente si pone in netto contrasto con l’orientamento fissato con propria Circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, successivamente allegata, dall’Agenzia delle Entrate, alla prima circolare esplicativa del credito d’imposta previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013, la n. 5/E del 2016.

In quell’occasione, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che per la concreta individuazione, nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, delle attività da considerare ammissibili nell’ambito dello specifico settore delle imprese creative erano da considerare valide, in linea generale, le indicazioni fornite dal Mise con la suddetta circolare. In tal modo, concludeva l’AdE, venivano estesi al nuovo credito d’imposta i criteri applicativi già fissati dallo stesso Ministero in occasione dell’analoga disciplina agevolativa varata per il triennio 2007-2009.

La situazione, pertanto, è tutt’altro che definita rispetto alle attività di ideazione e prototipazione, anche in considerazione del fatto che si sta formando un filone giurisprudenziale che eccepisce all’Agenzia delle Entrate l’erronea applicazione dei manuali di Oslo e Frascati ante 2019 e comunque, in mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana fino al 2022, il non corretto inquadramento della eventuale violazione nell’ambito della fattispecie di “credito inesistente” anziché “credito non spettante”, le cui conseguenze sono radicalmente diverse in capo al contribuente per quel che riguarda la misura delle sanzioni e l’utilizzo di strumenti di definizione agevolata della controversia.

 

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