Credito R&S&I&D: i soggetti abilitati al rilascio della certificazione delle attività

13 Settembre 2022
Credito R&S&I&D: i soggetti abilitati al rilascio della certificazione delle attività

Con il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), convertito in L. 122/2022, è stato introdotto un facoltativo sistema di certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti già effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività ammissibili al Credito d’imposta R&S&I&D, a decorrere dall’esercizio in corso al 31/12/2020.

La certificazione riguarda sia le attività di R&S sia le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ed ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

La certificazione può essere richiesta a condizione che:

  • non siano già state constatate violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle attività oggetto di certificazione;
  • non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

I requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati a rilasciare tale certificazione saranno stabiliti da un successivo DPCM di prossima emanazione. In ogni caso, in sede di conversione in Legge del D.L. 73/2022 è stato specificato che tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione siano sempre compresi:

  • le Università statali;
  • le Università non statali legalmente riconosciute;
  • gli enti pubblici di ricerca (individuati dall’articolo 1 D.Lgs. 218/2016)

Il citato DPCM potrà dunque individuare ulteriori soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, che saranno inseriti in un apposito albo dei certificatori tenuto dal Mise.

I soggetti abilitati, il cui operato sarà soggetto ad attività di vigilanza secondo modalità definite dal DPCM, dovranno attenersi, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise, che verranno periodicamente elaborate ed aggiornate. 

Anche l’iter di richiesta della certificazione sarà regolamentato dal DPCM, per quanto concerne modalità e condizioni di richiesta della certificazione e oneri parametrati ai costi della procedura.

Nel complesso, dunque, il Decreto Semplificazioni ha introdotto un efficace strumento di tutela per le imprese, che mette al riparo il contribuente dal rischio di sanzioni per credito inesistente e credito non spettante, salvo il caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

 

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