Con la risposta n. 643 del 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate, affrontando il caso di una fusione per incorporazione all’interno di un gruppo, ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione della normativa antiabuso in caso di trasferimento della titolarità di credito attraverso la fusione.
Il caso oggetto di interpello riguarda la valutazione della sussistenza di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, in relazione al mutamento della titolarità del Credito R&S per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione.
L’Agenzia ha ritenuto valido il trasferimento del Credito R&S per effetto della incorporazione societaria qualora tale operazione non realizzi alcun indebito vantaggio fiscale. Ciò significa che se il vantaggio fiscale conseguito è di natura indebita, ossia ottenuto contravvenendo alla ratio delle norme di cui ci si avvale, può trattarsi di abuso del diritto; in caso contrario, l’abuso è da escludere e non è necessario dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche o extrafiscali alla base dell’operazione posta in essere.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate risulta essere perfettamente in linea con la concezione dell’abuso del diritto propria dell’articolo 10-bis della Legge 212/2000 e con l’utilizzo della fusione come strumento operativo per dar luogo all’estinzione di una società in luogo della procedura di liquidazione.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate poteva apparire scontata, anche se la circostanza che la fusione si sarebbe risolta in un trasferimento del solo credito d’imposta poteva invece lasciare qualche dubbio su una possibile similitudine con l’ipotesi di fusione effettuata con società il cui unico valore sono le perdite fiscali, vietata dal nostro ordinamento.
Analogia che invece non può essere sostenuta per la diversa origine dei valori aziendali in questione – il credito di imposta R&S e le perdite fiscali.
Il primo, a differenza delle perdite maturate, infatti, è un incentivo fiscale concesso alle imprese a fronte di investimenti in ricerca e sviluppo, ed in quanto tale, se pure non trasferibile autonomamente, può essere “ereditato” nell’ambito di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.
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