Stanno arrivando in questi giorni, per le imprese che hanno usufruito dei crediti d’imposta R&S previsti dal D.L. 145/2013, lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate, finalizzate a informare i contribuenti della possibilità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito R&S indebitamente fruito, a cui è possibile aderire entro il prossimo 30 settembre.
Tale procedura, introdotta dal decreto Fisco-Lavoro (art. 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021), prevede la possibilità di regolarizzare le indebite fruizioni dei crediti d’imposta R&S maturati fra il 2015 e il 2019, senza irrogazione di sanzioni e interessi.
Alcune di queste comunicazioni sono corredate da una valutazione preliminare della posizione fiscale del contribuente, ovvero dalla segnalazione di indicatori di anomalia, sintomatici del possibile utilizzo indebito del credito d’imposta.
Tali indicatori rappresentano soltanto un indice di potenziali anomalie, e prescindono completamente da qualsiasi valutazione in merito alle spese di ricerca e sviluppo sostenute e/o alla natura del progetto agevolato.
Le lettere di compliance, dunque, si limitano ad informare sui periodi oggetto di anomalia, permettendo alle imprese di valutare se aderire al riversamento volontario.
L’attività di informazione preliminare nascerebbe dalla considerazione che sulla base dei controlli finora effettuati, sarebbe stata rilevata, in alcuni casi (molti secondo l’Agenzia), la presenza di investimenti non qualificabili come R&S in ragione di una carenza dei requisiti di novità e di incertezza tecnologico-scientifica e finanziaria.
A tal proposito, è opportuno far osservare che si sta consolidando una corrente giurisprudenziale in difesa dei contribuenti, che contesta all’Agenzia delle Entrate l’assenza di adeguate competenze tecniche, l’erronea applicazione dei manuali di Oslo e Frascati ante 2019 (la cui traduzione ufficiale in lingua italiana, tra l’altro, si è resa disponibile solo nel 2022) ed il non corretto inquadramento della violazione nell’ambito della fattispecie di “credito inesistente” anziché “credito non spettante”.
Lo Studio è a disposizione per una revisione preliminare delle attività progettuali svolte, della completezza della documentazione tecnica ed amministrativa e degli adempimenti connessi all’utilizzo del credito di imposta per R&S.
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