Entrate: gli ultimi chiarimenti sul credito d’imposta in beni strumentali

10 Marzo 2023

Negli ultimi mesi, allo scopo di fornire maggiori informazioni e indicazioni agli interessati, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato diversi chiarimenti sul credito d’imposta in beni strumentali. Ovvero sul momento di effettuazione degli investimenti agevolabili con il credito d’imposta, sulle differenze tra alcune tipologie di investimento e, infine, in materia di noleggio o locazione operativa

I chiarimenti delle Entrate sul chiarimenti sul credito d’imposta in beni strumentali: le tempistiche di effettuazione degli investimenti

Per quanto concerne il momento di effettuazione dell’investimento, con il principio di diritto n. 4/2023, l’amministrazione ha fornito un criterio generale per la sua individuazione, rimandando alle regole contenute all’articolo 109 del Tuir applicabili ai beni mobili (la data di consegna o spedizione del bene o la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale).

Nel caso in cui la data di trasferimento della proprietà non sia esplicitamente specificata, occorre valutare la volontà delle parti manifestata nel contratto. Tale valutazione deve essere effettuata caso per caso, privilegiando o la consegna/spedizione del bene o l’integrale adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore in un contratto complesso.

I chiarimenti delle Entrate sulle tipologie di investimenti agevolabili con il credito d’imposta

Vediamo ora il resto dei chiarimenti sul credito d’imposta in beni strumentali.

La risposta all’interpello n. 21/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito le differenze tra “investimento complesso” e “costruzione in economia”.

Nel caso specifico prospettato dall’istante, che riguardava l’acquisto di beni materiali dalla casa madre, servizi e materiali da fornitori terzi e l’impiego di personale interno per servizi di ingegnerizzazione e per il coordinamento dei vari fornitori esterni nella realizzazione del bene agevolabile, si è trattato di un “investimento complesso“, costituito da una serie di atti autonomi e realizzati in tempi diversi per mezzo di diverse acquisizioni di beni e servizi presso fornitori differenti.

L’Agenzia ha sostenuto che i costi per l’acquisizione di ciascun bene e dei relativi servizi, qualificabili come oneri accessori, risultano autonomamente incardinati nella disciplina in vigore pro tempore, secondo l’articolo 109 del Tuir.

Nell’ambito della risposta ad interpello n. 62/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sulla determinazione del momento di effettuazione di un “investimento complesso”. In particolare, l’interpello riguardava la situazione in cui gli impianti agevolabili fossero stati acquisiti tramite un unico contratto di locazione finanziaria che comprendeva anche il fabbricato di riferimento.

Secondo l’orientamento fornito dall’agenzia, in questo caso l’utilizzatore deve tenere in considerazione la data della formale sottoscrizione del verbale di accettazione e presa in consegna dell’intero fabbricato, sebbene gli impianti risultassero già entrati in funzione e interconnessi nell’anno precedente, sia ai fini della determinazione del momento di effettuazione sia ai fini della fruizione del credito.

Questo orientamento si basa sul fatto che il contratto di locazione finanziaria è inteso come strumento che permette all’utilizzatore di disporre dei beni agevolabili in modo continuativo, con effetti sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dalla proprietà dei beni stessi.

Anche in relazione al noleggio o alla locazione operativa di beni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni. Nella risposta ad interpello n. 41/2023, l’amministrazione finanziaria ha ribadito che il credito d’imposta per beni strumentali nuovi non spetta al locatario, sottolineando altresì l’importanza che il soggetto locatore o noleggiante sostenga il rischio dell’investimento senza trasferirlo al locatario.

Nella risposta ad interpello n. 47/2023, a cosa invece, le Entrate hanno esaminato i requisiti necessari per evitare il recapture nel caso di noleggio temporaneo di beni all’estero durante il periodo di sorveglianza.

In particolare, hanno precisato che la locazione operativa o il noleggio all’estero non rappresentano una delocalizzazione se:

  • il bene appartiene alla struttura produttiva italiana dal punto di vista organizzativo, economico e gestionale ed è utilizzato nell’attività ordinariamente svolta dall’impresa in Italia.
  • il bene è utilizzato all’estero in misura non prevalente rispetto all’utilizzo in Italia,
  • il canone di noleggio è in linea con quello pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili
  • il costo e il rischio dell’investimento sono interamente sostenuti dall’impresa italiana.

La risposta ad interpello n.101/2023 cosa è fornisce dei principi importanti sulle tipologie di investimenti agevolabili:

  • gli investimenti riconducibili alla categoria dei “costi di sviluppo“, che producono beni di consistenza fisica, come il prototipo sviluppato, non sono agevolabili in quanto non rientrano tra i beni ammissibili;
  • gli investimenti in beni immateriali ordinari agevolabili sono solo software, sistemi, piattaforme e applicazioni diversi da quelli dell’allegato B (art. 1, commi 1054 e 1055 della 178/2020);
  • i diritti di proprietà industriale e i brevetti non risultano agevolabili sia perché non rientranti nel novero dei beni ammessi ad agevolazione, sia perché non rientrano tra i beni ammissibili, sia perché non sono mai riconducibili a oneri accessori di un bene materiale.

Infine, la risposta all’interpello n. 134/2023 conferma l’applicabilità in via esclusiva della causa di esclusione prevista dal comma 1053 dell’articolo 1 L. 178/2020 ai settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché ai contratti di concessione di servizi e a tariffa.

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