È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che dispone le modalità attuative degli incentivi fiscali introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020). Gli incentivi prevedono una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di Start up e PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
L’incentivo fiscale riconosce ai soggetti che investono nel campo dell’innovazione una detrazione IRPEF pari al 50% sull’ammontare dell’investimento effettuato, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di un’impresa innovativa, ai sensi dell’art. 38 commi 7 e 8 del D.L. n. 34/2020. In particolare, il comma 7 si applica agli investimenti in Start up innovative o OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) “che investano prevalentemente in start-up innovative”, mentre il comma 8 si applica a PMI innovative o OICR a quest’ultime prevalentemente dedicate.
Il beneficio è riconosciuto purché l’investimento sia mantenuto per un minimo di 3 anni.
Con riferimento al limite massimo dell’investimento, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione in commento, è previsto quanto segue:
- per tutti gli investimenti in startup innovative ai sensi del comma 7, il limite dell’investimento agevolabile è pari a 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta, per un ammontare di detrazione non superiore a 50 mila euro; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012);
- per tutti gli investimenti in PMI innovative ai sensi del comma 8, il limite dell’investimento agevolabile è invece pari a 300 mila euro per ciascun periodo d’imposta, per un ammontare di detrazione non superiore a 150 mila euro; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012, richiamato dal comma 9 art. 4 DL 3/2015).
Si ricorda che le nuove agevolazioni sono concesse in regime di “aiuti de minimis”; pertanto la somma degli aiuti fruiti da un unico soggetto non deve superare la soglia di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’importo della detrazione nel caso di soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Restano esclusi dalle novità gli investimenti effettuati da società di capitali per i quali resta invariata la disciplina preesistente che prevede la deduzione fiscale di un importo pari al 30% dell’investimento. Inoltre, le agevolazioni fiscali descritte non si applicano nel caso di investimenti in Start up o PMI innovative che operano nei settori esclusi, ai sensi dell’art. 1, c. 1 regolamento (UE) n.1407/2013.
L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
La detrazione dovrà essere indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nell’ impresa beneficiaria.
Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare apposita istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente on line tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” predisposta dal MISE.
Per gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività effettiva della citata piattaforma, la beneficiaria dell’investimento potrà presentare domanda tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. Successivamente, quando l’agevolazione fiscale sarà a regime, gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
L’istanza per accedere all’agevolazione dovrà contenere:
- gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
- l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
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