Una novità per le imprese contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è anche quella della proroga al termine originario per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi prenotati che è stata circoscritta dal comma 423 dell’articolo 1 della medesima.
Con questo intervento il Decisore ha modificato il termine originario del 31 dicembre 2022, estendendolo fino al 30 settembre 2023. Tale proroga, però, non si applica a tutti gli investimenti ma solo a quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», menzionati nell’allegato A della L. 232/2016, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.
Se con l’arrivo del nuovo anno per i beni materiali 4.0 sarebbero dovute scattare immediatamente aliquote agevolative meno vantaggiose rispetto a quelle in vigore nel 2022, a seguito della proroga di 3 mesi disposta dalla legge di Bilancio 2023, per i beni materiali 4.0 il termine ultimo per completare gli investimenti e fruire delle aliquote 2022 è stato posticipato al 30 settembre 2023.
I nuovi termini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0
Vediamo nel dettaglio come cambiano i termini per gli investimenti in beni materiali 4.0 in relazione ai quali, entro il 31 dicembre 2022, si siano verificati eventi come la conferma dell’ordine dal venditore o la sottoscrizione del contratto di leasing, nonché il versamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene o il versamento di un maxi-canone pari almeno al 20% del costo sostenuto dal concedente, sono soggetti a specifiche disposizioni.
Se l’investimento viene effettuato entro il 30 settembre 2023, la prenotazione è valida e si applicano le seguenti percentuali indicate nel comma 1057 dell’art.1 L. 178/2020:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Se l’investimento viene effettuato dopo il 30 settembre 2023, la prenotazione si considera scaduta (salvo ulteriori proroghe) e si applicano le seguenti percentuali contenute nel comma 1057-bis dell’art.1 L. 178/2020:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
- 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro che siano inclusi nel PNRR e mirati alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica, come indicato in un decreto del Ministro dello sviluppo economico, in concerto con i Ministri della transizione ecologica e dell’economia e delle finanze (ancora da emanare).
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