L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020 per fornire chiarimenti riguardo le caratteristiche e le modalità di fruizione del nuovo regime di autoliquidazione opzionabile nell’ambito della disciplina del Patent Box, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali che siano espressione delle attività di R&S svolte dall’impresa, di cui all’articolo 1, commi 37–45, L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
L’articolo 4 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha infatti introdotto, per i titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente i beni immateriali soggetti a tassazione agevolata, un nuovo regime di autoliquidazione alternativo alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria (c.d. ruling).
Il nuovo regime prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile e presenta le seguenti caratteristiche:
- si attiva su opzione del contribuente, in alternativa all’accordo preliminare con l’Amministrazione Finanziaria;
- è applicabile a tutti i casi diutilizzo diretto del bene immateriale;
- l’accesso è subordinato alla predisposizione del set documentale specificato al par. 2 del Provvedimento AdE n. 658445/2019;
- l’idoneità della documentazione comporta un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedelein caso di successiva rettifica;
- la fruizione del beneficio è frazionata in un triennio.
La circolare 28/E/2020 fornisce chiarimenti e soluzioni interpretative, ad integrazione delle modalità attuative definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 658445/2019 del 30.07.2019, circa i seguenti aspetti del nuovo regime di Patent box:
- caratteristiche;
- ambito applicativo soggettivo e opzioni da esercitare;
- rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti;
- esimente sanzionatoria per esercizi pregressi a quello in corso all’entrata in vigore del Decreto Crescita;
- ambito applicativo oggettivo, relativamente al contenuto informativo delle sezioni A e B del documento informativo unico da predisporre;
- efficacia della documentazione, con riferimento alle ipotesi che comportano, in sede di controllo, il recupero integrale del beneficio.
Con la risposta n. 27 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia della Entrate, interpellata, ha chiarito inoltre che la nuova disciplina patent box non è applicabile ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto, ossia per gli anni precedenti al 2019.
Ha sottolineato, infatti, come l’autoliquidazione sia entrata in vigore solo nel 2019, precisando che per per gli anni precedenti al 2019 è applicabile il sistema dell’autoliquidazione in sole due ipotesi:
- la rinuncia ad un procedimento di ruling in corso, validamente instaurato;
- caso di uso indiretto dei beni intangibili.
Resta preclusa, quindi, al di fuori dell’ipotesi indicata al precedente punto 1, la possibilità di avvalersi dell’autoliquidazione nei casi di utilizzo diretto per gli anni precedenti al 2019.
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