Al fine di fornire alle imprese uno strumento operativo valido per la corretta implementazione dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Confindustria ha rilasciato, a fine giugno 2021, una versione aggiornata del documento “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
Ricordiamo che il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per una serie di reati presupposto (anche ambientali) commessi dai dipendenti o dai vertici apicali nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, e che i Modelli di Organizzazione e Gestione possono costituire un esimente per l’impresa in caso di contenzioso, ma solo qualora dimostri di avere redatto ed efficacemente applicato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.
Rispetto all’ultima versione, datata 2014, le Linee Guida hanno dovuto recepire numerose novità: dall’inserimento di nuovi reati presupposto nel catalogo 231, al whistleblowing, fino ai sistemi di gestione integrata del rischio.
Con riferimento al primo aspetto, il catalogo dei reati presupposto è stato esteso ai reati tributari e ai reati di contrabbando, per i quali le Linee Guida – al pari degli altri – riportano una indicazione delle principali aree a rischio reato e dei controlli preventivi da predisporre all’interno dell’ente ai fini della mitigazione del rischio. Si sottolinea, inoltre, come il progressivo allargamento del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 abbia rivelato come a molte categorie di reati siano sottesi altri sistemi di gestione dei rischi che necessitano di essere integrati e coordinati con le procedure di gestione del rischio penale, ai fini dell’idoneità del Modello Organizzativo stesso. In particolare, Confindustria ha rilevato come assuma particolare importanza il coordinamento tra il Modello Organizzativo, da un lato, e i sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale, dall’altro.
In tema di whistleblowing, le Linee Guida hanno sottolineato l’importanza dell’individuazione puntuale del soggetto destinatario delle segnalazioni. Nell’ipotesi in cui il destinatario non sia individuato nell’Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ne raccomandano in ogni caso un coinvolgimento in via concorrente ovvero successiva con l’organo o la funzione prescelti, così da evitare il rischio che il meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio.
Nelle Linee Guida aggiornate, particolare attenzione è poi dedicata ai sistemi di gestione integrata del rischio. È stata evidenziata, infatti, l’importanza di una visione integrata delle diverse esigenze di compliance dell’ente, anche attraverso l’esecuzione di risk assessment congiunti, in modo da adottare procedure comuni tali da garantire efficienza e snellezza senza generare sovrapposizioni di ruoli (o, al contrario, assenza di presidi) e duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, laddove tali ruoli incidano sugli stessi processi.
In conclusione, il notevole lavoro di revisione delle Linee Guida 231 da parte di Confindustria rappresenta un’ulteriore conferma di come l’implementazione del Modello Organizzativo sia un’esigenza sempre più imprescindibile per le imprese operanti in Italia, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto e tutelarsi dall’applicazione delle consistenti sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.
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