Il nuovo credito di imposta per la formazione 4.0

5 Gennaio 2021
Credito d'imposta Formazione 4.0

Il nuovo credito d’imposta formazione 4.0, incluso nel Piano Transizione 4.0, è divenuto una misura strutturale grazie alla proroga al biennio 2021-2022, definita dal Governo con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021.

L’obiettivo del legislatore è quello di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale su materie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, e in quest’ottica è stato disposto l’ampliamento delle spese agevolabili, che includono ora:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di agevolare anche la formazione degli imprenditori oltre che dei dipendenti, venendo così meno il vincolo di un rapporto di lavoro subordinato.

Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d’imposta ed entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Ulteriore punto di forza del credito d’imposta formazione 4.0 è la facoltà di fruizione in unica soluzione, a differenza delle altre misure del Piano Transizione 4.0.

È previsto, infatti, che il credito d’imposta sia fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile:

  • a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

L’incentivo per la formazione 4.0 è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative devono riguardare i settori vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, ed essere svolte nell’ambito delle seguenti tematiche:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Modalità di erogazione delle attività formative

Possono essere erogate internamente, attraverso personale dipendente, o da società esterne in possesso dei seguenti requisiti:

  • accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • accreditamento presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Oppure da ITS, Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate.

 

Possono usufruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese che si trovano in stato di:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • altra procedura concorsuale.

Le imprese che intendono utilizzare l’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico; detta comunicazione è prevista al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Le imprese che intendono usufruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 devono disporre di:

  • documentazione contabile certificata;
  • relazione che illustri le modalità organizzative;
  • contenuti delle attività di formazione svolte.

La realizzazione di progetti formativi, oltre a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze necessarie per lo sviluppo delle imprese, è di particolare importanza anche in relazione agli adempimenti richiesti alle imprese in ordine all’istituzione degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” introdotti dal Codice della Crisi e disciplinati dall’art. 2086 del codice civile, in vigore già dal mese di marzo 2019.

La formazione periodica ai dipendenti è uno degli elementi di valutazione del comportamento degli amministratori in relazione all’adempimento degli obblighi previsti dal citato art. 2086 e, quindi, per l’esclusione della loro responsabilità patrimoniale personale nel caso di default aziendale.

Per informazioni e consulenze su come usufruire degli incentivi fiscali per la formazione 4.0 puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale in collaborazione con società accreditata per l’erogazione di corsi di formazione 4.0. Contattaci per un incontro preliminare.