Nuove aliquote del credito d’imposta per R&S e per la Formazione 4.0
Nell’ultima bozza disponibile del disegno di legge di bilancio, oltre alla conferma delle novità relative al credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali, è contenuta anche la nuova disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e di quello per la Formazione 4.0. Un ultimo comma, infine, introduce un’interessante novità: Enea, infatti, sarà super consulente tecnico del Mistero dello Sviluppo Economico per i pareri sugli aspetti tecnici del piano.
Vediamo ora in dettaglio tutte le novità contenute nei commi 14 e 15 dell’articolo 176 di questa bozza del disegno di legge di bilancio.
Ricerca, Sviluppo e Innovazione
Il comma 14 dell’articolo 176 contiene la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.
- La lettera a) sancisce la proroga dell’incentivo per un altro biennio, fino cioè all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022
- Le lettere dalla b) alla e) contengono modifiche minori.
- Si entra nel vivo con la lettera f) che spiega come cambiano le aliquote.
Lo schema è il seguente:
- Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro;
- il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 passa dal 10% al 15% e il tetto da 1,5 a 2 milioni di euro.
Viene poi introdotto (lettera g) l’obbligo di asseverare, come già accade per il credito relativo all’acquisto dei beni strumentali, la relazione tecnica, per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Il Credito d’imposta per la formazione 4.0
Le lettere i) e l) del comma 14 estendono al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili includendo:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il ruolo di Enea come consulente tecnico
Il comma 15, infine, stanzia un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore di Enea.
Il compito dell’Agenzia sarà assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0.
“La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi”, si legge nella relazione illustrativa.