Rivalutazione dei beni d’impresa – Decreto Agosto

12 Novembre 2020
rivalutazione beni di impresa

Rivalutazione dei beni d’impresa: le novità

La rivalutazione dei beni di impresa attualmente prevista per il 2019 con il Decreto Agosto viene estesa anche ai bilanci 2020-2021-2022 alle stesse condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020.

La conversione in legge del decreto liquidità, oltre a prevedere la rivalutazione dei beni di impresa gratuita per gli alberghi e le strutture termali, ha modificato la rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2020, per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati che non adottano i princìpi contabili internazionali.

L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019).

L’opportunità concessa per il 2020 è estremamente interessante per via delle novità introdotte dal D.L. 104/2020, che riguardano:

  • l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, con conseguente possibile rivalutazione del singolo bene;
  • la possibilità di effettuare la rivalutazione anche solo ai fini civilistici;
  • la significativa riduzione dell’imposta sostitutiva.

Nel bilancio 2020 si possono rivalutare, dunque, anche distintamente per ciascun bene: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti e partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (in luogo del 10-12% dell’ultima versione).

L’imposta deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2020, e le altre due entro il saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.

Nel caso di rivalutazione con effetto anche ai fini fiscali, il riconoscimento dei maggiori valori decorre dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti e del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria; per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, invece, decorre dal quarto anno successivo a quello della rivalutazione (dal 2024).

Oltre alle società di capitali, possono rivalutare i propri beni: le società di persone, le imprese individuali e gli enti non commerciali, ad unica condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti, risultano ammesse nel caso in cui esercitino attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I beni possono essere rivalutati a condizione che:

  • risultino iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre;
  • vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Valore massimo di rivalutazione

Il valore di rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Il Documento Interpretativo n. 5 emesso ad aprile 2019 dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che disciplina gli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa, precisa che per la determinazione del valore di rivalutazione “si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato (o fair value).

La riserva di rivalutazione

Può essere affrancato anche il saldo attivo di rivalutazione iscritto in bilancio in contropartita dei maggiori valori dell’attivo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, sempre in tre quote di pari importo. In tale ipotesi, nel caso di distribuzione a seguito di riduzione, non è tassata in capo alla società ma solo in capo ai soci.

Per le sue caratteristiche, la riserva di rivalutazione è assimilata alle riserve di capitali, e può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzo a copertura di perdite, invece, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente.

Valutazione dei beni intangibili

Per la valutazione dei beni intangibili si possono utilizzare tre metodi:

basati sui costi

determinano il valore considerando solo quanto è stato speso in passato, trascurando completamente i benefici economici che potrebbero derivare dall’uso del bene intangibile nel futuro.

basati sui dati di mercato

determinano il valore per confronto con altri beni simili, dei quali è noto il valore di mercato. Non esistendo un vero e proprio mercato regolamentato dei beni intangibili e mancando l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative alle compravendite, risulta di difficile utilizzo.

basati sui benefici economici futuri

determinano il valore come valore attuale dei profitti economici che il bene intangibile consentirà di conseguire al titolare nel corso della sua vita utile residua. La stima dei profitti economici viene tradotta in di flussi di cassa attesi per gli anni futuri, attualizzati mediante l’applicazione di un adeguato tasso di sconto.

È fondamentale applicare il metodo più confacente allo stadio di vita del bene intangibile per ottenere una stima con un più altro livello di affidabilità.

Il metodo preferibile – se possibile stimare i risultati attesi futuri e l’apporto del bene intangibile al loro conseguimento – è quello dei profitti differenziali, cioè la stima diretta dei maggiori ricavi o minori costi che è possibile ottenere grazie all’utilizzo del bene intangibile.

Diversamente, se lo stadio di sviluppo è embrionale, è consigliabile utilizzare il metodo basato sui costi storici.

La determinazione del contributo economico fornito dal bene intangibile è condizione essenziale, tra l’altro, per beneficiare delle agevolazioni fiscali del Patent Box.

Adempimenti di amministratori e sindaci

In considerazione dell’impatto della rivalutazione sui bilanci, che determina un incremento del patrimonio netto in conseguenza dell’iscrizione della riserva di rivalutazione, gli amministratori e i sindaci devono indicare nelle loro relazioni i criteri utilizzati per la determinazione dei maggiori valori iscritti nell’attivo patrimoniale.

Per tale motivo, anche se non imposta dalla normativa come adempimento obbligatorio, è assolutamente consigliata la redazione di una perizia da parte di professionisti terzi rispetto all’azienda per la definizione dei maggiori valori dei beni rivalutati.

Per informazioni e consulenze su come usufruire degli incentivi fiscali puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.