Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

9 Novembre 2020
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 il Legislatore ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, con il credito d’imposta. In particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0.
Le imprese nel momento in cui decidono di usufruire di tali incentivi possono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale comunicazione, che dovrà effettuare l’impresa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. La comunicazione che l’impresa dovrà fornire al Ministero dello Sviluppo Economico, ha solo un valore informativo non costituisce infatti nessuna condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

Perché usufruire degli incentivi

La misura è stata creata per incentivare e stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica in modo da sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Gli incentivi previsti:

Incentivo per ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Incentivo per innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Incentivo per design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

L’incentivo per la formazione 4.0 volto a stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale:

  • Il credito d’imposta è riconosciuto, in misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese;
  • Per le medie imprese ammonta al 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro;
  • per le grandi imprese ammonta al 30% delle spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 250 mila.

Per rafforzare l’interesse sullo strumento, il Mise vorrebbe ampliare il ventaglio delle spese ammissibili, includendo il costo per i formatori e altri eventuali costi connessi alla formazione.

Chi può richiedere gli incentivi

Possono richiedere l’accesso a questi incentivi tutte le imprese residenti nello Stato Italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Come si accede agli incentivi

Il credito d’imposta si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design, Formazione 4.0, sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Normativa di riferimento

Per informazioni e consulenze su come usufruire degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.