Il Patent Box e il nuovo regime di autoliquidazione

5 Novembre 2020
Patent box Agenzia delle Entrate

Con la circolare 28/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle caratteristiche e le modalità di fruizione del nuovo regime di autoliquidazione introdotto dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) nell’ambito della disciplina del Patent Box, la misura agevolativa dei guadagni derivanti dallo sfruttamento dei redditi di alcuni beni immateriali rientranti nella proprietà intellettuale, tra cui: brevetti industriali, disegni e modelli, software protetti da copyright, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per poter fruire dell’agevolazione, i beni immateriali devono essere espressione di attività di Ricerca e Sviluppo effettuate dall’impresa, anche mediante contratti  di ricerca stipulati con Università  o  enti  di  ricerca  e  organismi equiparati.

Il nuovo regime, alternativo alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria (il cosiddetto tax ruling), consente alle imprese di autodeterminare la quota di reddito agevolabile e di calcolare e beneficiare dell’agevolazione in totale autonomia, a condizione, però, che l’impresa predisponga un dossier documentale il cui contenuto è indicato nel Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 658445/2019.

Di fondamentale importanza la predisposizione del dossier documentale, poiché in caso di successiva verifica dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria che comporti una rettifica, la correttezza e idoneità della documentazione predisposta comporterà un’esimente sul fronte sanzionatorio, con esclusione di applicazione di sanzioni. 

L’utilizzo di questa modalità prevede la ripartizione del beneficio fiscale in 3 quote annuali.

La circolare 28/E/2020 , fornisce chiarimenti integrativi relativamente alle modalità attuative del nuovo regime del Patent box definite nel Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 658445/2019, circa:

  • le caratteristiche;
  • l’ambito applicativo soggettivo e le opzioni da esercitare;
  • la rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti;
  • l’esimente sanzionatoria e l’efficacia del dossier documentale in caso di verifica dell’Agenzia delle Entrate

 

Il Documento unico informativo per la determinazione del reddito agevolato

Una sezione della circolare è interamente dedicata al documento unico informativo, su cui si basa il processo di determinazione del reddito agevolabile, diviso in due sezioni:

  • sezione A, i cui contenuti sono finalizzati a fornire all’Amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del Contribuente, nel corso delle attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività di controllo
  • sezione B, con le informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.

 

Termini di Consegna della documentazione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione

In caso di richiesta, la documentazione deve essere inviata all’Amministrazione Finanziaria entro e non oltre 20 giorni e, in caso di richiesta di informazioni supplementari o integrative, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni.

Decorsi i predetti termini, l’Agenzia delle Entrate non è vincolata all’applicazione del nuovo regime di autoliquidazione.

Resta comunque, la possibilità per il contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa da imposizione.

 

Per informazioni e consulenze sul nuovo regime di autoliquidazione nell’ambito del Patent box, Bottari & Associati è operativo su tutto il territorio nazionaleContattaci per un incontro preliminare.