Con l’anno nuovo l’Agenzia delle Entrate ha proposto importanti modifiche alle disposizioni relative al nuovo Patent Box, confluite in una bozza di Circolare, che sarà definita al termine della procedura di consultazione pubblica già avviata.
Tra le proposte, l’esercizio di un’opzione della durata di cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile per l’utilizzo dell’agevolazione e la proroga di 6 mesi per l’anno 2021 per la predisposizione della idonea documentazione prevista ai fini della “penalty protection”.
L’idonea documentazione del nuovo Patent Box per una maggiore tutela in sede di verifica
Con le nuove regole contenute nella proposta di modifica al provvedimento del Direttore Generale posto in consultazione pubblica online, l’Agenzia delle Entrate ha proposto di estendere fino ai sei mesi successivi alla presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi l’arco temporale in cui le imprese possono presentare la documentazione necessaria per validare le spese attestate sui beni immateriali per l’anno 2021.
Inoltre, se nella precedente versione del provvedimento delle Entrate la presenza della firma elettronica o della marca temporale sulla documentazione idonea rappresentava una condizione essenziale – e perciò indifferibile – per l’adesione al meccanismo fiscale e la loro assenza dava luogo al recupero integrale delle somme agevolate con l’applicazione di interessi e relative sanzioni, qualora la proposta di modifiche venisse resa definitiva, l’assenza della marca temporale non dovrebbe più comportare l’oggettiva impossibilità per gli interessati di usufruire del nuovo Patent Box.
Secondo la bozza di provvedimento, infatti, in futuro l’apposizione della firma elettronica con marca temporale dovrebbe rappresentare, piuttosto, la condizione necessaria per la disapplicazione delle sanzioni che potrebbero essere contestate dall’amministrazione finanziaria in sede di verifica.
Pertanto, qualora venissero approvate le nuove regole, in fase di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria sull’opzione esercitata, l’assenza della firma digitale con marca temporale sul set documentale predisposto comporterà solo la decadenza dalla esimente da sanzioni, ma non l’impossibilità di accesso all’agevolazione.
Mentre, sempre secondo le modifiche in consultazione, se il contribuente che aderisce al regime degli oneri documentali presenterà una quantificazione dei benefici che in fase di controllo risulterà impossibile da verificare, in ragione della completa assenza di ogni tipologia di documentazione – o la sua totale inidoneità – a supporto del beneficio fiscale goduto dal contribuente, la conseguenza sarà il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
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