Legge di Bilancio 2019: modifiche al credito di imposta R&S

23 Maggio 2019
credito imposta

L’art. 1 co. 70 – 71 della L. 145/2018 è nuovamente intervenuto sull’agevolazione relativa al Credito di Imposta R&S. le principali modifiche riguardano prevalentemente due aspetti:

 

A.    gli oneri documentali – certificazione contabile e relazione tecnica;

B.     la modalità di calcolo dell’agevolazione – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.  

 

Nel dettaglio le novità si sostanziano nei seguenti punti:

  • l’agevolazione non spetta più in misura unica, ma è stata ripristinata la misura generale del 25%, mentre quella del 50% è riservata solo a determinate spese incrementali;

 

  • l’importo massimo annuale del credito d’imposta viene ridotto a 10 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 20 milioni);

 

  • l’adempimento degli obblighi di certificazione costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

 

Per quanto concerne gli oneri documentali essi trovano applicazione già per i crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2018.

Le nuove modalità di calcolo e i limiti annuali invece entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (per la generalità delle imprese dai crediti maturati nel 2019).

Tra gli obblighi documentali le modifiche apportate consistono:

 

  • Obbligo generalizzato di certificazione contabile. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2019 del 10.04.2019 su questo punto chiarisce che l’attività di certificazione contabile non può essere svolta in analogia con le attività di revisione del bilancio attraverso criteri selettivi a campione. Si precisa che occorre procedere alla rendicontazione di tutte i costi imputabili che determinano la richiesta complessiva di credito;

 

  • Utilizzo del credito subordinato all’avvenuta certificazione contabile. Il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione con modello F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

 

  • Obbligo di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati di ciascun progetto o sottoprogetto di R&S.

 

In merito alle modifiche che hanno decorrenza a partire dal periodo di imposta 2019 si specifica che l’agevolazione non spetta più nella misura unica del 50%, ma è stata nuovamente prevista la misura generale del 25%, mentre quella del 50% è riservata solo a determinate spese incrementali.

Come chiarito nella circolare in precedenza richiamata viene previsto un nuovo criterio di calcolo, che non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili.

il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Il credito d’imposta è riconosciuto, comunque, fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Di seguito si riporta una tabelle che sintetizza le nuove aliquote da applicare in base alle tipologia di investimento ammissibile:

Spese ammissibili

 

Misura del Credito di Imposta

 

Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S

50%

Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S

25%

Quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio

25%

Spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo)

50%

Spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo)

25%

Competenze tecniche e privative industriali

25%

Materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S

25%

Si ricorda che ai fini fiscali, Per espressa disposizione normativa, il credito in questione:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali comunali e regionali;
  • non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti della tematica potete contattare i professionisti di riferimento agli indirizzi mail in evidenza nella sezione “contatti”.