Decreto Crescita: modifiche rilevanti al Patent box

5 Settembre 2019
decreto crescita patent box

Con l’approvazione del Decreto Crescita sono state semplificate le modalità di accesso ai benefici fiscali previsti dal Patent box; le imprese d’ora in avanti non sono più obbligate a presentare l’interpello preventivo (c.d. ruling) ed attendere l’esito del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione del reddito agevolabile ed al calcolo dello stesso.

Questi primi anni di applicazione hanno evidenziato, infatti, come l’obbligo di interpello preventivo abbia significativamente rallentato la definizione degli accordi con il Fisco, inducendo inoltre molte imprese a desistere.

L’articolo 4 del recente D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita), ha introdotto la facoltà di determinare il reddito agevolabile in via autonoma predisponendo un “set documentale”,  il cui contenuto è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento emanato il 30 luglio scorso

PROVVEDIMENTO DEL 30 LUGLIO 2019

Il Decreto Crescita ha previsto, inoltre, in caso di successivo mancato riconoscimento parziale o totale del beneficio all’esito di verifiche fiscali, l’inapplicabilità delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggiore imposta o differenza di credito ) nel caso in cui sia stato predisposto il predetto set documentale.

Resta salva, comunque, la possibilità di presentare l’istanza di ruling e seguire la procedura ordinaria.

Le imprese, quindi, a  partire dal periodo di imposta 2019, possono optare tra:

  • presentare l’istanza di ruling con possibilità di riconoscimento dei benefici fiscali solo dopo la conclusione dell’accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (procedura che può durare anni);
  • determinare autonomamente il reddito agevolabile, senza necessità di accordo preventivo, predisponendo idonea documentazione indicata in maniera analitica nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamato

Coloro che optano per la nuova procedura e, quindi, autodeterminano il reddito agevolabile, devono ripartire la relativa variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

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