Con la conversione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n.105 (legge 9 ottobre 2023, n.17 in G.U. N. 236 del 9 ottobre 2023) sono stati inseriti nel catalogo dei “reati presupposto” nuove fattispecie di reato, dal compimento dei quali consegue la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001.
Nell’ambito del precitato intervento normativo con cui si sono attuate disposizioni urgenti nel campo del processo penale, del processo civile, del contrasto agli incendi boschivi, del recupero dalle tossicodipendenze, della salute e della cultura, nonché del personale della magistratura e della pubblica amministrazione, il Decreto Giustizia è intevenuto sugli artt. 24 e 25-octies del D.lgs. 231 aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.
Le 3 nuove fattispecie di reati presupposto delle responsabilità degli enti
In particolare, per effetto delle modifiche all’art. 24 del D.lgs 231/2021 rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, il Detreto Giustizia interviene estendendo il perimento delle attività a rischio nei rapporti con la P.A.
Di conseguenza, per effetto delle modifiche al già citato art. 24 del D.lgs. 231/2001, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto, l’ente sarà chiamato a rispondere per i reati di:
- “Turbata libertà degli incanti” ( 353 c.p.) sanziona il comportamento di chi, mediante l’impiego di minacce, violenza, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o disturba la corretta e libera procedura di gara per l’affidamento di appalti pubblici o l’assegnazione diretta degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni.
- “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” ( 353-bis c.p.), che sanziona il comportamento di chi, mediante l’impiego di minacce, violenza, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte delle pubbliche amministrazione.
Per entrambi i reati, la sanzione è pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 600 quote, nonché le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell’esclusione delle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
Per effetto delle modifiche all’art. 25-octies, riguardante i “reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, lo stesso ente sarà chiamato a rispondere per il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512 bis c.p.) con il quale si sanziona la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di risorse di provenienza illecità.
Per la commissione di tale reato si applicano la sanzione è pecuniaria da un minimo di 250 a un massimo di 600 quote, nonché tutte le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 , D.lgs. 231/2001.
Con la progressiva estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, monitorare il rischio con un adeguato sistema di prevenzione e controllo diventa prioritario per ogni impresa.
Sistemi contabili e gestionali non adeguati incrementano il livello di rischio a cui è sottoposta l’intera struttura aziendale, esponendo la governance alla commissione (anche) dei reati sopra elencati, con tutte le conseguenze negative che ne potrebbero scaturire dal punto di vista patrimoniale per la società e, quindi, indirettamente per i soci. Contattaci per una consulenza.