Il decreto “Aiuti-ter” (D.L. 144/2022 convertito con L. 175/2022) ha prorogato ufficialmente la scadenza per la presentazione dell’istanza di adesione alla sanatoria di riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato posticipandola al 31 ottobre 2023. Contemporaneamente, gli accertamenti effettuati dagli organi verificatori verso le imprese che hanno maturato il suddetto credito sono aumentati in modo significativo.
Un caso affrontato recentemente su NT+ Fisco del sito web del Sole 24 Ore chiarisce alcuni dubbi circa la possibilità di aderire alla sanatoria per quel novero di imprese che hanno usufruito dell’agevolazione fiscale in modo indebito.
Il caso trattato riguarda la situazione di un contribuente che ha ricevuto un avviso di recupero del credito di imposta Ricerca & Sviluppo, maturato in seguito alla fatturazione di attività di ricerca extra-muros che sono state giudicate inesistenti durante un controllo fiscale
L’ufficio preposto, impugnando l’articolo 1 comma 421 della legge 311/2004, ha proceduto al recupero del credito R&S indebitamente utilizzato in compensazione in quanto basato sull’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Il quesito posto agli esperti riguardava la possibilità per il contribuente di fruire delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 181 della legge 197/2022 (Legge Finanziaria), che consentono di pagare le sanzioni in misura ridotta pari a 1/18, oppure se la contestazione dell’operazione oggettivamente inesistente rappresenti un ostacolo all’accesso alla sanatoria sul credito R&S.
Secondo quanto chiarito dagli esperti, è possibile usufruire del riversamento del credito di imposta R&S indebitamente compensato accedendo alla sanatoria, ma solo se l’atto di recupero non è stato già impugnato e risulta impugnabile al 1° gennaio 2023, e se la notifica avviene entro il 31 marzo 2023. Non ci sono preclusioni in caso di contestazione di utilizzo di fatture false, come previsto dall’articolo 1, commi 179-185 della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
In mancanza di disposizioni derogatorie, il pagamento delle somme o della prima rata deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con un interesse legale del 5% come stabilito dal Dm 23 dicembre 2022.
Per quanto riguarda gli effetti penali, in assenza di previsioni specifiche, valgono le regole generali: se la contestazione riguarda crediti d’imposta non spettanti, il pagamento può rendere non punibile il reato ai sensi dell’articolo 10-quater comma 1 del Dlgs 74/2006. Per quanto riguarda i crediti di imposta Ricerca e Sviluppo inesistenti compensati, come nel caso descritto, il pagamento dell’intero debito può costituire una circostanza attenuante ai sensi dell’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000.
Lo Studio è a disposizione per una revisione preliminare sulle attività progettuali svolte, per verifiche sulla completezza della documentazione tecnica ed amministrativa nonché degli adempimenti connessi all’utilizzo del credito di imposta per R&S.
Per ricevere informazioni e consulenze sul Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo o su come usufruire degli altri incentivi del Piano Transizione 4.0, puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.