Transizione 4.0 è il nuovo piano nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico approvato nella Legge di Bilancio 2021 (L 178/2020), le cui azioni si traducono in incentivi e misure di sostegno alle imprese, in particolare tramite credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e design, beni strumentali e formazione 4.0.
Il Piano, rivolgendosi a tutte le imprese residenti in Italia o che abbiano insediato organizzazioni stabili in Italia pur non essendo residenti, non prevede limitazioni di forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, e regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
In assenza di specifica indicazione in tal senso, ci si interroga sulla possibilità di applicazione delle agevolazioni anche alle c.d. reti leggere, le reti contratto, non produttive di un reddito di impresa proprio, a differenza delle reti soggetto, dotate di soggettività giuridica e tributaria.
Il tema è di particolare rilievo tenuto conto dell’utilizzo preferenziale per la forma delle reti leggere in alcuni settori economici (in agricoltura ad esempio).
Al fine della determinazione di una corretta soluzione, che si ritiene essere positiva, è utile esaminare la prassi seguita dall’Agenzia delle Entrate che, seppur relativa al “vecchio” credito R&S istituito dalla Legge di Bilancio 2015, esprime principi estendibili anche al credito Transizione 4.0.
In particolare, la circolare 5/E/2016 precisa che nel novero dei beneficiari sono ricompresi i consorzi e le reti di imprese, distinguendo, a quest’ultimo riguardo, tra le reti soggetto e le reti contratto: “Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che, come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Ai fini fiscali, come chiarito dalla circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza – è, invece, necessario che la singola impresa o l’eventuale “capofila” “ribalti” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Di conseguenza, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico e andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. Parimenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese, queste ultime hanno diritto al credito di imposta in commento “.
Coerentemente con la metodologia utilizzata dalle reti contratto per la gestione delle loro attività ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, nel caso di attività di ricerca e sviluppo effettuate da imprese che aderiscono ad una rete contratto, a beneficiare dell’agevolazione sono le singole imprese aderenti alla rete poiché gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
Pertanto, le singole imprese maturano il diritto a beneficiare del credito di imposta per R&S in relazione ai costi eleggibili a loro fatturati o “ribaltati” dall’impresa “capofila”, ed in capo alle singole imprese deve essere effettuata ogni valutazione circa l’esistenza dei requisiti.
Nel diverso caso in cui, invece, l’effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo sia affidata a una rete soggetto, poiché tale soggetto è un autonomo soggetto passivo di imposta distinto dalle singole imprese retiste, e si assume in proprio il rischio degli investimenti, diventa il destinatario dell’agevolazione.
La rete soggetto, dunque, determina in modo autonomo il credito di imposta per R&S spettante con riferimento ai costi connessi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete, valutando autonomamente in capo a sé stessa la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia minima degli investimenti realizzati nonché l’incremento degli stessi rispetto alla media di riferimento.
Per estensione dei predetti principi, dunque, si può concludere che le imprese appartenenti ad una rete contratto possono usufruire dei l credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e design, beni strumentali e formazione 4.0, a condizione che tali attività rientrino tra quelle di comune interesse dei retisti e siano coerenti con il programma di rete.
Per informazioni e consulenze su come usufruire degli incentivi previsti dalla nuova Legge di Bilancio 2021 puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.