Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: le novità della Riforma Fiscale

5 Maggio 2023
La riforma fiscale interverrà anche sugli istituti del codice della crisi, in attesa dei decreti attuativi vediamo su quali istituti sono previste modifiche

Con l’approvazione della Legge delega per la Riforma Fiscale da parte del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2023, si prevedono importanti novità per gli istituti del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Queste modifiche saranno ufficializzate mediante l’emanazione di decreti legislativi attuativi che dovranno essere promulgati perentoriamente entro i prossimi 24 mesi.

La Riforma del diritto fiscale – che si ricorda rientra tra le priorità individuate nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – rappresenta un significativo passo in avanti verso una maggiore efficienza e flessibilità del sistema fallimentare italiano, con l’obiettivo primario di sostenere le imprese in difficoltà e rilanciare l’economia nazionale.

Vediamo pertanto più nello specifico le nuove regole approvate dal Consiglio dei Ministri, iniziando da quelle che riguardano le modalità di tassazione del reddito delle imprese che utilizzano gli istituti liquidatori o di risanamento regolati dal Codice.

I nuovi regimi impositivi degli istituti liquidatori e di risanamento del Codice della Crisi

In particolare, per le imprese che procedono alla liquidazione dell’attività e all’estinzione del debito (ricorrendo perciò agli istituti liquidatori), la determinazione del reddito d’impresa avverrà sulla base del cosiddetto metodo del “residuo attivo”, ovvero il saldo positivo risultante dalla liquidazione. Si tratta di una procedura già in uso nelle procedure fallimentari e di liquidazione coatta.

In caso di procedura di fallimento o di liquidazione coatta, il curatore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per l’intero periodo della procedura, che va dalla data di inizio alla data di chiusura. Tale obbligo è stabilito dall’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura della procedura.

Il periodo che va dalla data di inizio alla data di chiusura della procedura è noto come “periodo fallimentare” o “periodo di liquidazione coatta”. Durante questo periodo, il curatore ha il compito di gestire l’attività dell’impresa in crisi, raccogliere i crediti e liquidare i beni, in modo da soddisfare i creditori. Al termine della procedura, il saldo positivo risultante dalla liquidazione dei beni costituisce il reddito d’impresa che verrà tassato secondo il metodo del “residuo attivo”. Ovviamente, in caso di patrimonio netto iniziale negativo lo stesso sarà considerato pari a zero.

Nel caso degli istituti di risanamento, invece, per i quali non si determina l’estinzione, la bozza di riforma prevede che si applichi l’ordinaria disciplina del reddito d’impresa. Gli obblighi e gli adempimenti anche di carattere dichiarativo dovranno essere definiti considerando a carico delle procedure di liquidazione anche gli adempimenti riferiti all’esercizio precedente.

Le altre novità della bozza di Riforma Fiscale sugli Istituti del Codice della crisi

Tra le altre novità previste dalla bozza di Riforma vi è anche l’estensione del regime di adempimenti previsto ai fini dell’IVA per la liquidazione giudiziale, attualmente disciplinato dall’art. 74 bis del D.P.R. 633/1972, agli istituti liquidatori, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese e l’estensione a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza delle norme fiscali di favore.

In pratica, per effetto di tali agevolazioni fiscali già previste per la liquidazione giudiziale sarà possibile:

  • Non considerare come sopravvenienze attive i versamenti eseguiti dai debitori a seguito della procedura (art. 88, co. 4-ter, Tuir);
  • Dedurre le perdite su crediti divenuti inesigibili in conseguenza della procedura (art. 101, co. 5, Tuir);
  • Consentire al creditore di recuperare l’IVA relativa ai crediti che non verranno soddisfatti dalla procedura;
  • Escludere le responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda oggetto di cessione (art. 14, D.Lgs. 472/1997 e art. 2560 c.c.).

Inoltre, la bozza di riforma è intervenuta in materia di rimborso e cessione dei crediti d’imposta maturati nel corso delle procedure regolate dal Codice della crisi, nonché di notifica degli atti impositivi. Si tratta di previsioni che avranno l’obiettivo di disciplinare compiutamente l’impatto fiscale delle procedure di crisi e insolvenza, assicurando un ordinato svolgimento dei rapporti tributari pendenti e facilitando il recupero dei crediti d’imposta eventualmente maturati.

Nello specifico:

  • I crediti d’imposta maturati nel corso delle procedure potranno essere ceduti e rimborsati anche in caso di chiusura della partita IVA, al fine di renderne possibile il recupero;
  • Gli atti di accertamento, irrogazione di sanzioni e recupero dei crediti erariali dovranno essere notificati al curatore o al commissario giudiziale nel caso di procedure concorsuali, ovvero all’imprenditore nel caso di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti. E nei casi di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, gli atti notificati all’imprenditore dovranno essere comunicati anche al commissario giudiziale.

Infine, un’ultima novità è quella della possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi anche locali. L’effetto di questa novella sarà quello di estendere ai vari istituti disciplinati dal codice, la disciplina della transazione fiscale, adempiendola anche ai tributi locali.

La Riforma Fiscale proposta dal Consiglio dei Ministri rappresenta un passo avanti significativo per la modernizzazione del sistema fallimentare italiano e per il sostegno alle imprese in crisi. Le novità introdotte in materia di tassazione del reddito delle imprese che utilizzano gli istituti liquidatori e di risanamento, nonché l’estensione del regime di adempimenti semplificato ai fini dell’IVA e le nuove disposizioni sulla tassazione delle transazioni nelle procedure di risanamento, contribuiranno a rendere il sistema più efficiente e flessibile, a favore della ripresa economica e della tutela dei creditori e dei.

Tuttavia, occorrerà attendere l’emanazione dei decreti legislativi attuativi per avere un quadro completo e definitivo delle nuove regole applicabili al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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