L’articolo 2 del D.L. 118/2021, in vigore dal 25 agosto 2021, ha introdotto la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere ad una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’istanza di accesso alla composizione negoziata viene effettuata accedendo ad una piattaforma telematica nazionale, sulla quale sarà reso disponibile per l’imprenditore un test di autodiagnosi teso alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il test è volto a consentire all’imprenditore e ai suoi professionisti di valutare preliminarmente la fattibilità e complessità del risanamento e soprattutto se questo, per potersi realizzare, dovrà passare attraverso l’adozione di iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente.
L’elemento chiave da cui desumere la perseguibilità del risanamento è dato dal rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato (A) e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio (B).
La stima dei flussi finanziari che la gestione sarà in grado di realizzare in futuro passa dal dato storico, ossia dall’andamento economico degli ultimi esercizi chiusi, depurando i risultati ottenuti da eventi straordinari e difficilmente ripetibili.
Nel test, l’entità del debito che deve essere ristrutturato è ottenuta sommando:
- Debito scaduto (con separata indicazione delle iscrizioni a ruolo);
- Debito riscadenziato o oggetto di moratoria;
- Linee di credito bancarie utilizzate di cui non si prevede il rinnovo;
- Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni;
- Investimenti relativi alle iniziative industriali eventuali che si intendono adottare;
al netto di:
- ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
- nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
- stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.
Con riferimento invece all’altra componente del rapporto, ossia i flussi finanziari liberi attesi a servizio del debito, questa va calcolata partendo dalla stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo a regime e deducendo da esso:
- gli investimenti di mantenimento annui a regime;
- le imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.
Per procedere con l’effettuazione del test, è inoltre indispensabile che l’impresa sia prospetticamente in equilibrio economico, ovvero in grado di generare, almeno dal secondo anno, flussi annui (B) superiori a zero.
Nel caso in cui i flussi prospettici (B) siano superiori a zero, per valutare il grado di difficoltà del risanamento andrà determinato il risultato del rapporto tra (A) e (B). In particolare:
- se il rapporto si attesta su valori non superiori a 2 – il che significa che dovrebbero essere sufficienti due anni per ripagare l’intero indebitamento – il risanamento dovrebbe essere ragionevolmente perseguibile senza particolari manovre industriali o finanziarie, né operazioni straordinarie;
- se l’indice è superiore a 2, ma non a 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
- qualora, invece, l’indice sia superiore e raggiunga la fascia 5-6, si rende necessario valutare la cessione dell’azienda.
Se, al contrario, l’impresa non è in equilibrio economico a regime perché i flussi annui prospettici stimati sono inferiori a zero, dovranno essere intraprese iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente dell’impresa.
Il test rappresenta, dunque, uno strumento utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Successivamente, sarà l’esperto nominato a dover confermare o meno l’attendibilità del test e valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.
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