Con indicazioni delle Entrate, il Patent Box è ora operativo

24 Marzo 2023
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Con la Legge di Bilancio 2022 l’istituto del Patent Box è stato completamente rivoluzionato. Con il nuovo Patent Box si è passati da un’agevolazione che basata sui ricavi conseguiti attraverso i brevetti e le altre proprietà intellettuali previste, ad un’iniziativa tesa invece a sostenere le aziende nel momento in cui investono nello sviluppo e valorizzazione di Brevetti, Design e Software proprietario.

Con la circolare 5/E/2023 e il provvedimento attuativo del direttore prot. n. 52642/2023 (che modifica il provvedimento attuativo prot. n. 48243/2022), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti dei dubbi sorti nella fase iniziale di applicazione del nuovo Patent Box.

Vediamoli insieme.

Le risposte dell’Agenzia sul nuovo Patent Box: indicazioni operative

Quando entra in vigore il nuovo Patent Box? Rispetto all’entrata in vigore, le Entrate hanno chiarito che il nuovo Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, superando così i dubbi legati all’originaria e fuorviante indicazione, contenuta nel provvedimento attuativo, della data del 28 dicembre 2021.

Come si applica il nuovo Patent Box? L’accesso al nuovo regime avviene mediante l’esercizio di un’opzione che gli interessati devono comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

È ammesso l’esercizio tardivo di tale opzione soltanto in due casi:

  • entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione fiscale, presentando una “dichiarazione tardiva” o una “dichiarazione integrativa/sostitutiva”.
  • prima che la violazione sia stata constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”, nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso all’istituto dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 e subordinatamente alla circostanza che il contribuente versi in una condizione di “buona fede” tenendo un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto.

Come beneficiare della penalty protection? Per beneficiare dell’esimente sanzionatoria c.d. “penalty protection”, gli interessati devono presentare la documentazione idonea che deve essere necessariamente firmata digitalmente con marca temporale entro l’invio della Dichiarazione dei Redditi.  Il provvedimento attuativo modificato ha previsto una proroga di sei mesi per l’apposizione della firma con marca temporale sulla documentazione, limitatamente al primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime.

Tale termine decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi originaria, della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva. Si specifica inoltre che, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa, è ammessa la modifica o integrazione della documentazione, da firmare elettronicamente con marca temporale entro il termine di presentazione del dichiarativo.

La circolare in questione individua il momento di ottenimento della privativa per l’applicazione del meccanismo premiale del comma 10-bis dell’articolo 6 del D.L. 146/2021, che consente il recupero dei relativi costi di R&S sostenuti fino all’ottavo periodo d’imposta antecedente. Nel dettaglio:

  • per i brevetti industriali, rileva il momento di concessione del brevetto;
  • per i software protetti da copyright (che possiedono determinati requisiti), rileva la data di registrazione alla Siae o presso altri enti o organismi pubblici con effetti equivalenti;
  • per i disegni e modelli, rileva la registrazione presso l’ufficio competente.

Il nuovo Patent Box e il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo sono cumulabili? La circolare 5/E/2023 ha confermato che il risparmio fiscale derivante dal Patent box deve essere considerato a pieno titolo tra le “altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti”. Pertanto, il risparmio fiscale derivante dal Patent box deve essere nettizzato dalla base di calcolo del credito d’imposta R&S a partire dal 2020.

In caso di applicazione del meccanismo premiale o della maggiorazione ordinaria del Patent box, potrebbe verificarsi una situazione in cui l’impresa abbia già fruito, in tutto o in parte, del credito R&S sui medesimi costi sostenuti nel 2020 e seguenti. In tal caso, l’impresa sarà tenuta a restituire la quota di credito già fruita corrispondente alla “sovvenzione” Patent Box, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Per informazioni e consulenze inerenti al Patent Box  puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare e richiedi una consulenza fiscale sul Patent Box.