Crediti inesistenti e non spettanti: la differenza alla luce della sentenza della Cassazione

31 Gennaio 2024
crediti

Con la sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato un tema di grande rilevanza per i contribuenti: la differenza tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti.

Nella prospettiva di individuare il termine decadenziale entro cui il Fisco può svolgere l’azione di controllo e notificare l’atto impositivo, la sentenza ha confermato che esiste una differenza sostanziale tra le due categorie di crediti, cui consegue un diverso termine da considerare per l’attività di accertamento ed è profondamente diverso il livello delle sanzioni applicabili alle due fattispecie.

Secondo l’art. 13 comma 5 del D. Lgs. 471/97, un credito è considerato inesistente quando manca il presupposto costitutivo e quando la sua esistenza non può essere verificata attraverso i controlli formali.

Il controllo formale, come definito dalla Cassazione, si qualifica come un’attività intermedia tra la liquidazione automatica e l’accertamento fiscale vero e proprio e si limita al confronto dei dati dichiarativi con la documentazione esterna, senza valutazioni o interpretazioni.

La questione è di cruciale importanza, poiché se è vero che i contribuenti tendono a far prevalere l’impostazione che la fattispecie (oggetto di controllo) rientra nei controlli automatici per qualificare il credito come “non spettante”, circostanza che implica termini di decadenza molto più brevi, l’irrogazione di sanzioni più miti (30% in luogo di quelle dal 100% al 200% previste per crediti inesistenti) e la possibilità di definire l’avviso di accertamento in adesione, è altrettanto vero che l’Agenzia delle Entrate tende a considerare tutti i crediti contestati come inesistenti al fine di ottenere una posizione più vantaggiosa.

Si auspica quindi un intervento legislativo per definire la questione e garantire certezza del diritto nel rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.

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