La gestione fiscale dei crediti d’imposta rappresenta un aspetto cruciale per molte aziende che investono in ricerca e sviluppo usufruendo delle agevolazioni esistenti, ovvero di quelle iniziative pubbliche che mirano ad incentivare la spesa privata per determinate attività o beni, tra cui i beni strumentali 4.0.
Tuttavia, quando si verificano casi di interconnessione tardiva (vale a dire nel caso in cui la conclusione dell’investimento rispetto all’interconnessione 4.0 slitti, ad esempio a causa della complessità dell’investimento stesso), la situazione può diventare più complessa.
In questo approfondimento, esploreremo il corretto modus operandi per richiedere la fruizione anticipata del credito d’imposta in caso di interconnessione tardiva su beni 4.0, fornendo consigli pratici per gestire al meglio questa situazione.
Interconnessione tardiva bene strumentale materiale 4.0: le regole
Secondo la normativa vigente, nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, il contribuente può iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055, richiedendolo in misura “ridotta”, a partire dall’anno della sua entrata in funzione (comma 1059, art. 1 L. 178/2020).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato nella circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 che si tratta di un’opportunità di natura facoltativa.
Il contribuente ha dunque due opzioni:
- godere del credito d’imposta in misura ridotta fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione;
- decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito d’imposta in misura piena.
Queste scelte dipendono ovviamente dalle esigenze specifiche di ciascuna impresa ma, come precisato nella risposta a interpello 394/2021, ricordiamo che il ritardo nell’interconnessione risulta ammissibile solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di adottare o adeguare l’infrastruttura informatica indispensabile a connettere il bene. È invece da escludersi l’ammissibilità al beneficio qualora l’interconnessione “tardiva” dipenda dalla necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta, poiché la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Tuttavia, come precisato nella già citata risposta a interpello 394/2021, ricordiamo che il ritardo nell’interconnessione risulta ammissibile solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di adottare o adeguare l’infrastruttura informatica indispensabile a connettere il bene. È invece da escludersi l’ammissibilità al beneficio qualora l’interconnessione “tardiva” dipenda dalla necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Interconnessione tardiva per bene strumentale materiale 4.0: esempio pratico
Vediamo ora un esempio pratico di interconnessione tardiva facendo riferimento all’ipotesi di un’impresa che ha acquistato un bene strumentale materiale 4.0 nel 2022 per un costo di 150.000 euro, che è entrato in funzione nello stesso anno.
L’impresa ha deciso di richiedere la fruizione anticipata del credito d’imposta in misura “ridotta” a partire dal 2022, anno di entrata in funzione del bene, optando per una gestione più conservativa dei propri flussi di cassa.
Tuttavia, l’interconnessione del bene è stata ritardata a causa di problemi tecnici legati alla configurazione della rete di connessione. L’impresa è riuscita a interconnettere il bene solo nel 2023.
In questo caso, l’impresa ha diritto a godere del credito d’imposta in misura “ridotta” per l’anno 2022 e 2023. La quota di credito d’imposta spettante in misura “ridotta” per il 2022 sarà pari a: 150.000 x 6% x 1/3 = 3.000 euro. La quota di credito d’imposta spettante in misura “ridotta” per il 2023 sarà pari a: 150.000 x 6% x 2/3 = 6.000 euro.
A partire dal 2023, anno di interconnessione, l’impresa potrà iniziare a fruire del credito d’imposta in misura “piena”. Il credito d’imposta spettante in misura “piena” sarà pari al 40% del costo di acquisizione del bene, decurtato dell’importo già fruito in misura “ridotta”. In questo caso, il credito d’imposta spettante in misura “piena” sarà pari a: (150.000 x 40%) – 9.000 = 51.000 euro.
L’impresa potrà quindi fruire del credito d’imposta in tre quote annuali di importo pari a: (51.000 / 3) = 17.000 euro.
Complessivamente, l’impresa potrà beneficiare di un credito d’imposta pari a 26.000 euro dal 2022 al 2024, suddiviso nelle seguenti quote annuali: 3.000 euro nel 2022, 6.000 euro nel 2023 e 17.000 euro nel 2024.
Per la fruizione anticipata del credito di imposta per bene strumentale materiale 4.0 l’impresa dovrà ora seguire il procedimento indicato dalla faq pubblicata dall’Agenzia delle entrate lo scorso anno in riferimento al modello Redditi 2022 e alle istruzioni dell’attuale modello Redditi 2023. Si precisa che la compensazione avviene soltanto mediante modello F24 con il codice tributo “6936”.
Si tratta di un codice tributo specifico introdotto dal Decreto Rilancio per agevolare la richiesta di questo tipo di credito d’imposta, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016.
Come compilare il modello F24 in caso di interconnessione tardiva
Per usufruire del credito di imposta per interconnessione tardiva di un bene strumentale materiale 4.0 occorre utilizzare il modello F24. Si tratta di una procedura molto semplice, basterà valorizzare il campo “anno di riferimento” come segue:
- Per la fruizione in misura ridotta il rigo dovrà essere compilato indicando l’anno di entrata in funzione del bene (2022)
- Per la fruizione in misura piena il rigo dovrà essere compilato indicando l’anno di interconnessione (2023)
in caso di utilizzo errato del codice tributo “6935” relativo al credito spettante per l’investimento, non c’è motivo di preoccuparsi: l’impresa potrà correggere il modello F24 senza incorrere in sanzioni. La correzione può essere effettuata tramite CIVIS o presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, anche dopo l’eventuale ricezione di una comunicazione di irregolarità.
Come compilare il modello Redditi 2023 in caso di interconnessione tardiva
Le istruzioni al modello Redditi 2023 periodo d’imposta 2022 forniscono indicazioni dettagliate sulla corretta compilazione del quadro RU nel caso di fruizione anticipata, recependo il contenuto della citata FAQ.
Nel caso in cui l’impresa abbia effettuato un utilizzo errato del codice tributo “6935”, dovrà indicare nella sezione I del quadro RU del modello Redditi 2023 periodo d’imposta 2022 i seguenti elementi:
- al rigo RU1 colonna 1 il codice credito 2L in relazione alla natura dell’investimento effettuato in un bene materiale 4.0, ancorché non ancora interconnesso;
- al rigo RU5, colonne 1 e 3, l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura “piena” prevista dal comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020 (40% per investimenti complessivi non eccedenti i 2,5 milioni di euro);
- al rigo RU6 la quota annuale di credito spettante in misura “ridotta”, di cui al comma 1055 dell’articolo 1, L. 178/2020 (1/3 del 6%), compensata nel periodo d’imposta 2022;
- al rigo RU12 l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, pari alla differenza tra l’importo del rigo RU5 colonna 3 e RU6.
Inoltre, nel caso in cui l’impresa venisse a conoscenza del fatto che il bene non sarà mai interconnesso, il credito residuo al rigo RU12 dovrà essere ridotto (nell’esempio il credito residuo ammonterebbe a nell’esempio il credito residuo ammonterebbe a 150.000 x 6% – 9.000 = 6.000) barrando la casella 1.
L’impresa dovrà anche indicare al rigo RU130 della sezione IV del quadro RU quanto segue (si è ipotizzato che il bene appartenga al primo gruppo dell’allegato A annesso alla L. 232/2016):
- al rigo RU130, colonna 4, il costo di acquisizione del bene in relazione al codice credito 2L;
- al rigo RU130, colonna 4A, il costo di acquisizione del bene appartenente al primo gruppo dell’allegato A annesso alla L. 232/2016 “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
- al rigo RU130, colonna 6, barrare la casella “interconnessione” per indicare l’interconnessione “tardiva” con fruizione anticipata del credito in misura “ridotta” dall’anno di entrata in funzione.
Compilando correttamente i righi RU150 “Titolare effettivo”, RU151 “Cumulo” ed eventualmente altri righi previsti dalle istruzioni, l’impresa potrà usufruire del credito d’imposta in maniera corretta e senza complicazioni.
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