Con le risposte ad interpello n. 826 e 829 del 17 dicembre 2021 riguardanti il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio di parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce il bene tramite un contratto di leasing.
In considerazione della sostanziale equivalenza tra acquisto in proprietà e in leasing, si ritiene quindi che il contribuente debba applicare il meccanismo di recapture alle quote capitale dei canoni di leasing e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato, in caso di cessione o delocalizzazione all’estero, all’interno del teorico periodo di fruizione dell’iperammortamento del bene, calcolato applicando i coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1998, come se avesse acquisito, fin dall’origine, il bene in proprietà anziché in leasing.
Ai fini del recapture dell’iperammortamento, viene quindi garantita la parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce il bene tramite un contratto di locazione finanziaria.
Nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la circolare AdE 9/E/2021 ha confermato la possibilità di agevolare indistintamente i beni in leasing al pari dei beni in proprietà, specificando che sia gli investimenti in beni ordinari sia quelli in beni 4.0 possono beneficiare dell’agevolazione se effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.
Il meccanismo di recapture è previsto nel caso in cui si verifichi la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione all’estero del bene oggetto di credito d’imposta entro un determinato periodo di osservazione.
Tale periodo di sorveglianza termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari o di avvenuta interconnessione per beni 4.0.
Come indicato nella circolare 9/E/2021, in virtù del principio di equivalenza tra l’acquisizione dei beni agevolati in proprietà e in leasing, costituiscono causa di rideterminazione dell’agevolazione il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto di leasing, se avvenuti entro il periodo di sorveglianza.
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