Nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il criterio generale di determinazione del costo di acquisizione del bene è ispirato all’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR (costo complessivo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione).
Per l’individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione, è necessario far riferimento, in linea generale, al principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.
Il costo del bene agevolabile, inoltre, è determinato dalla modalità di acquisizione dello stesso, e deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi.
Con riferimento all’inclusione dell’IVA indetraibile nel costo di acquisizione del bene, la Circolare AdE 44/E/2009 prevede, tra le componenti del costo di acquisto del bene, “l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972”.
Principio confermato dall’AdE con la risposta a interpello n. 428/2021 del mese di giugno 2021, con cui è stato chiarito che, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, costituisce una componente del costo l’IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, se totalmente indetraibile.
Ciò significa che, in caso di operazioni attive esenti con pro-rata di detraibilità pari a zero, l’IVA indetraibile sulle spese agevolabili può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
È invece esclusa, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in caso di pro-rata diverso da zero, in quanto in tal caso, ai sensi dell’articolo 99 Tuir, la quota di IVA parzialmente indetraibile assume la natura di costo generale, in quanto “massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere nell’esercizio”, e quindi non riconducibile al singolo investimento.
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